Cassazione Penale, Sentenza n. 31327/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (giudice del riesame) del 21/03/2025 che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giancarlo Santagati, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e rapina commessi a Roma il 4/10/2024. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva la non proporzione e inadeguatezza della misura cautelare e chiedeva l'annullamento del provvedimento.
La decisione
Con atto del 13/06/2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al riesame richiesto dall'indagato contro la misura cautelare; in fatto, il Tribunale di Roma ha ritenuto infondati i motivi di riesame ai sensi di questa disposizione.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che disciplina le conclusioni del pubblico ministero in Cassazione; il P.M. ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Base giuridica per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia dell'istante all'impugnazione.
Consente di applicare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende e ha precisato che la norma non distingue tra le diverse cause di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti amministrativi di cancelleria conseguenti alla pronuncia; la cancelleria è stata incaricata di eseguirli.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito della questione impugnata (art. 591, comma 1, lett. d)).
- In caso di inammissibilità per rinuncia, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616; l'importo è discrezionale ma può essere contenuto (es. €500).
- Se l'obiettivo è ottenere la revoca o attenuazione di una misura cautelare (es. custodia in carcere), non si deve rinunciare al ricorso prima di aver provato argomenti nuovi o elementi idonei a mettere in discussione gravità indiziaria, esigenze cautelari o proporzione della misura.
- L'intervento della cancelleria (art. 94 disp. att.) è una conseguenza automatica delle pronunce di inammissibilità e comporta adempimenti amministrativi che non incidono sul merito sostanziale del ricorso.
- Per tutelare meglio la posizione dell'indagato è opportuno che il difensore presenti motivi di merito chiari, documentazione nuova o richieste di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari, obblighi) invece della rinuncia che chiude il giudizio.
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