Sentenza del 03/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. II grado di Trento
Agevolazione tributarie - Miglioramento energetico del patrimonio immobiliare - Comunicazione ENEA - Doverosità - Decadenza - Possibilità di remissio in bonis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha confermato che l'omessa trasmissione all'ENEA, nel termine previsto, priva il contribuente del diritto alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. In assenza di remissio in bonis conforme alle disposizioni vigenti, è stata dichiarata la perdita del beneficio fiscale e respinto il ricorso del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non ha trasmesso, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, la comunicazione all'ENEA dei dati relativi agli interventi di miglioramento energetico, in violazione dell'art. 4, comma 1‑bis, lett. b) del d.m. 19 febbraio 2007 (attuativo dell'art. 1, commi 348 e ss., della legge n. 296/2006). Non è stata neppure esperita la remissio in bonis prevista dall'art. 2 del d.l. n. 16/2012 per sanare l'omissione. L'omessa comunicazione ha impedito il controllo sulla reale esecuzione degli interventi e sui risparmi energetici conseguenti, obbligo ritenuto essenziale per fruire delle detrazioni fiscali.
Norme richiamate
d.m. 19 febbraio 2007, art. 4, comma 1-bis, lett. b)
Impone l'obbligo di comunicazione all'ENEA dei dati sugli interventi energetici entro 90 giorni dalla fine dei lavori; la sua violazione è causa di esclusione dal beneficio se non sanata.
legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 348 e ss.
Norma primaria che ha introdotto le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, richiamata come fondamento delle disposizioni attuative (d.m. 19/2/2007).
d.l. n. 16 del 2012, art. 2 (remissio in bonis)
Prevede la possibilità di sanare omissioni formali mediante la remissio in bonis; nella fattispecie l'assenza di tale rimedio ha reso insanabile l'omissione dell'invio all'ENEA.
Massime di principio
- La comunicazione all'ENEA dei dati sugli interventi energetici è requisito formale essenziale per fruire delle detrazioni: la sua omissione, se non sanata, comporta la perdita del beneficio.
- La remissio in bonis (art. 2 D.L. n.16/2012) può sanare omissioni formali relative agli adempimenti necessari per le agevolazioni fiscali, ma deve essere effettuata correttamente e nei termini previsti per essere efficace.
- Gli adempimenti diretti a consentire controlli (es. trasmissione dati all'ENEA) non sono meri obblighi formali neutri: servono a verificare il concreto conseguimento dei risparmi energetici e quindi la legittimità della detrazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve: a) rispettare il termine dei 90 giorni per l'invio all'ENEA; b) conservare tutta la documentazione tecnica e amministrativa degli interventi; c) se l'invio è stato omesso, attivare immediatamente la procedura di remissio in bonis seguendo le prescrizioni normative e amministrative vigenti.
- In caso di contenzioso, l'assenza di prova della regolare comunicazione o di una remissio in bonis valida è determinante e difficilmente superabile a favore del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 gen 2020Sentenza del 03/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 3 gen 2020Sentenza del 03/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 3 gen 2020Sentenza del 03/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 gen 2020Sentenza del 03/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 3 gen 2020Sentenza del 03/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 3 gen 2020Sentenza del 03/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. II grado di Trento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →