Cassazione Civile, Ordinanza n. 30799/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta/procedura di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nell'intestazione dell'ordinanza n. 20646 del 2020, il riferimento alla sentenza della CTR del Lazio fosse corretto da "2895" a "2899", lasciando invariato il resto del provvedimento. Non sono state regolate le spese, perché il procedimento verteva solo sulla correzione di errore materiale.
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La pronuncia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'intestazione dell'ordinanza n. 20646 del 2020, resa su un ricorso in materia tributaria, era stata indicata per errore la sentenza d'appello impugnata della CTR del Lazio con il numero "2895" anziché con quello corretto "2899". La Corte rileva che non era stato proposto un autonomo ricorso per correzione, ma afferma il proprio potere di emendare d'ufficio l'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., richiamando la disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. e quella generale dell'art. 288 c.p.c.
Norme richiamate
La Corte afferma che la norma consente la correzione anche d'ufficio dell'errore materiale e, tramite il rinvio alle disposizioni dell'art. 380-bis c.p.c., legittima la fissazione dell'adunanza camerale con comunicazione alle parti.
È richiamato quale disciplina procedimentale applicabile alla correzione, con fissazione dell'adunanza camerale e possibilità per le parti di depositare memorie.
È richiamato come disciplina generale della correzione degli errori materiali, a supporto del potere della Corte di emendare il provvedimento.
Massime di principio
- La Corte di cassazione può correggere d'ufficio gli errori materiali presenti nei propri provvedimenti, anche in mancanza di un autonomo ricorso di parte, quando l'errore sia meramente materiale e non incida sul contenuto decisionale.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale trovano applicazione le garanzie procedimentali previste dalla disciplina camerale richiamata dall'art. 391-bis c.p.c., con comunicazione alle parti e possibilità di deposito di memorie.
- La correzione dell'errore materiale non determina una nuova decisione sul merito della controversia e lascia invariato il resto del provvedimento originario.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non va disposta la liquidazione delle spese, trattandosi di un subprocedimento privo di contenuto contenzioso sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →