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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13945/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 ottobre 2024. L'unico motivo dedotto lamentava, tra l'altro in modo generico e privo di concreta specificità, un'asserita omessa motivazione della decisione di appello. Dal testo emerge che, nel giudizio di merito, l'imputato aveva rinunciato a tutte le doglianze formulate con l'atto di appello e aveva chiesto soltanto l'aumento della pena a titolo di continuazione con altra condanna, aderendo di fatto alle richieste del Procuratore generale, pur senza la formalizzazione di un accordo ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso contestava quindi la tenuta motivazionale della sentenza di appello in relazione alla conferma della responsabilità per truffa aggravata e al trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato, osservando che l'onere di motivazione dei giudici di appello sull'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata risultava congruamente assolto. Ha inoltre valorizzato il fatto che in appello l'imputato aveva rinunciato alle originarie doglianze, limitandosi a chiedere un incremento di pena per continuazione e aderendo alle richieste del Procuratore generale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato solo per evidenziare che non vi era stata la formalizzazione di un accordo tra le parti; la decisione sottolinea che l'adesione dell'imputato alle richieste del Procuratore generale è avvenuta senza il perfezionamento dell'accordo previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca un'omessa motivazione deve essere specifico e pertinente; censure generiche o apodittiche sono manifestamente infondate.
  • La motivazione della sentenza di appello sull'affermazione di responsabilità è sufficiente quando risulti congrua e idonea a dare conto delle ragioni decisorie, anche se il ricorrente in appello abbia rinunciato alle originarie doglianze.
  • La rinuncia, in sede di appello, a tutte le censure e la richiesta limitata al trattamento sanzionatorio possono incidere sulla valutazione di specificità e fondatezza delle successive doglianze in cassazione.
  • La mancata formalizzazione di un accordo ex art. 599-bis c.p.p. non impedisce alla Corte di valorizzare l'adesione sostanziale dell'imputato alle richieste del Procuratore generale ai fini della valutazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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