Ordinanza n. 1418/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale viene approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 8,525, collocandola al posto 548 della suddetta graduatoria."
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio e al collocamento della candidata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il decreto ministeriale che approvava la graduatoria nazionale della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici, contestando il punteggio complessivo di 8,525 e la conseguente collocazione al posto 548. La doglianza cautelare riguardava il mancato riconoscimento, quale titolo B.2, dell'incarico indicato dalla candidata per gli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 presso un istituto paritario, con conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris. Ha ritenuto decisivi i chiarimenti dell'amministrazione, non contestati dalla ricorrente, secondo cui negli istituti paritari non esiste la figura professionale del capo di istituto o dirigente scolastico, ma quella del coordinatore. Di conseguenza, non poteva essere riconosciuto l'incarico di collaboratore di una figura professionale inesistente nell'istituto presso il quale l'attività era stata svolta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso la sussistenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il mancato riconoscimento di un titolo valutabile in una procedura selettiva non presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris quando l'amministrazione dimostri, con chiarimenti puntuali non contestati dall'interessato, che l'attività dichiarata non corrisponde al requisito professionale previsto dalla procedura.
- Un incarico di collaborazione può essere valutato come titolo soltanto se riferito a una figura professionale effettivamente prevista nell'ordinamento e nell'organizzazione dell'istituzione presso la quale l'incarico è stato svolto; non è valutabile un incarico di collaboratore di una figura professionale inesistente nella struttura interessata.
Come è indicizzato
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