Cassazione Penale, Sentenza n. 10677/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Vergori impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP del 22/11/2023, volta a ottenere la retrodatazione (dichiarazione di perdita di efficacia) della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. La difesa aveva già sollevato la questione in precedenza (rigettata dal GIP e dal Tribunale del Riesame, con ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile con sentenza 38037/23). La difesa sostiene che sussista un elemento di novità riconducibile alla diversa sorte cautelare del coimputato Capone Aleandro, per il quale era stata accolta l'istanza di retrodatazione; chiede quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che si sia formato il giudicato cautelare sulla questione della retrodatazione e che la difesa non abbia introdotto elementi di novità tali da superarlo. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della posizione di De Vergori, la diversa decisione resa sulla posizione del coimputato Capone. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; sono stati dati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come base formale per l'appello che il giudice ha dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto che l'appello ex art. 310 fosse improponibile per mancanza di novità rispetto al giudicato cautelare.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini massimi; la difesa chiedeva la retrodatazione ai sensi di questo articolo, ma il giudice ha ritenuto inesistente un valido elemento di novità rispetto a decisioni già assunte.
Norma richiamata per il regime di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'art. 616 rilevando l'inammissibilità manifestamente infondata e ha disposto la condanna per la relativa sanzione pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla condanna alla sanzione pecuniaria e all'irrogazione della somma in favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata (Cass. sez. 3, n. 48034/2019 e sentenza 38037/23)
Precedenti utilizzati per chiarire il concetto di 'conoscibilità anteriore' ai fini della retrodatazione: non basta la mera conoscibilità storica di fatti, occorre la presenza di un compendio documentale o dichiarativo che potesse consentire al PM una valutazione prognostica già in precedenza. Tali precedenti sono stati ritenuti determinanti per escludere la novità invocata dalla difesa.
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 co. 3 richiede la dimostrazione di elementi nuovi e significativi; non è sufficiente la mera conoscibilità storica di fatti antecedenti.
- La novità rilevante per superare il giudicato cautelare è costituita da un compendio documentale o dichiarativo anteriore che permettesse al pubblico ministero un apprezzamento prognostico già prima dell'adozione della prima misura.
- La diversa sorte cautelare di un coimputato (es. scarcerazione per decorrenza dei termini) non è automaticamente rilevante per la posizione dell'altro imputato: occorre dimostrare specifici elementi comuni e nuovi che incidano direttamente sulla posizione personale dell'interessato.
- Se la questione è già stata esaminata e decisa in precedenti gradi di giudizio (anche con pronuncia di inammissibilità in Cassazione), un nuovo ricorso privo di elementi nuovi è presumibilmente inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
- Per evitare l'inammissibilità in casi analoghi è necessario proporre fatti o documenti nuovi e pertinenti rispetto alla questione cautelare, dimostrando in modo specifico l'incidenza sulla posizione personale dell'interessato.
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