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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11553/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per condotte violente correlate al trasferimento di un detenuto per motivi disciplinari. Il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha contestato l'accertamento della condotta di reato e il nesso tra le condotte violente e l'atto d'ufficio, lamentando un difetto di motivazione; con il secondo ha censurato la statuizione sulla recidiva, sostenendo anch'essa una carenza motivazionale. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici, perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e riproponevano le stesse questioni già affrontate dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e infondato, poiché la Corte d'appello aveva congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e l'atto di ufficio relativo al trasferimento del detenuto per motivi disciplinari. Ha inoltre ritenuto generico il secondo motivo sulla recidiva, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 61 c.p.

    La sentenza richiama la recidiva come profilo oggetto di censura del ricorso, ritenendo però inammissibile il motivo per genericità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La doglianza per difetto di motivazione deve indicare specificamente l'errore logico o giuridico dedotto; una contestazione generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia adeguata e logicamente coerente, non potendosi trasformare il ricorso in una mera sollecitazione a una nuova valutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

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