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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37059/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Campobasso che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revocazione delle confische di prevenzione, chiedendo che fosse applicabile il rimedio di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011. Sostengono che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 e della successiva pronuncia delle Sezioni Unite (Fiorentino), il rimedio competente per far valere il difetto originario dei presupposti della misura è la revocazione ai sensi dell'art. 28, e quindi la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha confermato che, poiché le proposte di applicazione della misura di prevenzione nel caso di specie erano state formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 (13/10/2011), si applica la disciplina previgente per effetto dell'art. 117 del citato decreto. Ne consegue che il rimedio previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 non è applicabile e che il rimedio competente è la revoca ex art. 7 della legge n. 1423/1956, di competenza dell'organo che ha emanato il provvedimento (nel caso, il Tribunale di Pescara). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 28

    Attribuisce alla corte d'appello la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione per far valere il difetto originario dei presupposti; tuttavia, per i procedimenti nei quali la proposta sia stata formulata prima dell'entrata in vigore del decreto, la norma non trova applicazione per effetto della disciplina transitoria

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 117 (disciplina transitoria)

    «[l]e disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti»

    Stabilisce l'ultrattività della disciplina previgente per le proposte formulate prima del 13/10/2011; ne consegue l'inapplicabilità delle norme novellate del libro I (compreso l'art. 28) ai procedimenti anteriori a tale data

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 7

    Previgente rimedio della revoca della misura di prevenzione (revoca ex tunc per invalidità genetica della confisca); secondo la giurisprudenza, è il rimedio esperibile per i provvedimenti la cui proposta è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, ed è devoluto all'organo che ha emanato il provvedimento

  • Corte costituzionale - sentenza n. 24 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità di alcune previsioni normative che legittimavano la confisca per pericolosità generica; tale pronuncia può fondare la richiesta di revocazione per difetto originario dei presupposti della misura

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione - Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)

    Ha stabilito che, per i casi regolati dal d.lgs. n. 159/2011 (cioè per proposte formulate dopo il 13/10/2011), il rimedio contro la confisca definitiva fondata sulla pericolosità generica è la revocazione di cui all'art. 28 del decreto; tuttavia, tale principio opera solo per i procedimenti soggetti alla nuova disciplina e non per quelli previgenti

Massime di principio

  • Se la proposta di applicazione della misura di prevenzione è stata formulata prima del 13/10/2011, si applica la disciplina previgente per effetto dell'art. 117 d.lgs. 159/2011: il rimedio per far valere invalidità originaria della confisca è la revoca ex art. 7 della legge n. 1423/1956, di competenza dell'organo che emanò il provvedimento (es. Tribunale che dispose la confisca).
  • Se la proposta è stata formulata dopo il 13/10/2011, il rimedio indicato dalle Sezioni Unite (Fiorentino) è la revocazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 e la competenza è della corte d'appello.
  • La sentenza della Corte costituzionale che elimina o modifica la base normativa della confisca può giustificare la richiesta di revocazione per difetto originario dei presupposti, ma il rimedio concreto dipende dalla data della proposta rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011.
  • In caso di impugnazioni infondate la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla cassa delle ammende); è quindi importante verificare preliminarmente la competenza e la norma applicabile prima di proporre ricorso in Cassazione.

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