Cassazione Penale, Ordinanza n. 04832/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era privo di specificità: non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre doglianze di merito già disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 marzo 2023 deducendo un unico motivo di violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. In sostanza, contestava la tenuta dell'accertamento probatorio, ma la censura riproponeva questioni di fatto già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, in particolare sull'attendibilità del riconoscimento operato dai verbalizzanti, sulla loro prossimità all'imputato e al correo, sui plurimi riscontri all'individuazione e sull'assenza di allegazioni difensive circa la sua presenza nell'autovettura provento di reato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità dei motivi
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La deduzione formale di violazione di legge non è sufficiente se, nella sostanza, la doglianza mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità delle prove già apprezzate nei gradi di merito.
- La specificità del motivo richiede una effettiva correlazione tra i passaggi argomentativi della decisione impugnata e le critiche formulate dal ricorrente; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04820/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04821/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04822/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04823/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04824/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04825/2025 del 06/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →