Ordinanza n. 179/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1. della comunicazione pec del 27/03/2026 del Presidente della Commissione del concorso D.D.G. n.-OMISSIS- per la classe di concorso ADSS, a mezzo della quale è stata respinta la richiesta di differimento della prova orale cui dovrà sottoporsi la -OMISSIS- a data successiva a quella presunta per il parto della stessa, nonché concessa unicamente la possibilità di differire la prova al 17/04/2026, ultima data utile prima della chiusura del bando e della conseguente formazione della graduatoria; 2. della successiva comunicazione pec del 31/03/2026 dell'USR CALABRIA, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha confermato il contenuto della precedente nota del 27/03/2026 indicata nel punto che precede; 3. ove occorra, e quale atto presupposto la cui lesività si è manifestata solo per effetto dei provvedimenti indicati nei precedenti punti nn. 1 e 2, dell'Avviso di convocazione prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui la clausola che prevede che “la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale” venga interpretata, come fatto dall'Amministrazione, in senso ostativo alla tutela della candidata in stato di gravidanza e in contrasto con le specifiche tutele previste dal bando stesso oltre che dalla vigente normativa; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicatrice nonché l’eventuale futuro provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale in questione; e per l’accertamento del diritto della -OMISSIS- di partecipare alla procedura concorsuale de qua, mediante il differimento della prova orale a data compatibile con la cessazione dello stato di impedimento dovuto alla gravidanza a rischio e al puerperio, ovvero, in subordine, mediante lo svolgimento della prova con modalità telematiche o asincrone, idonee a garantire la tutela della salute della ricorrente e del nascituro; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre le misure idonee ad assicurare la partecipazione della ricorrente alla prova orale del concorso in oggetto, secondo le modalità sopra indicate ovvero quelle che saranno ritenute maggiormente idonee dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di differimento della prova orale del concorso, con fissazione di una data anteriore alla presunta data del parto e conferma del diniego da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato le comunicazioni con cui la Commissione di concorso e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria hanno respinto la richiesta di differire la prova orale a una data successiva al parto, limitandosi a consentire lo svolgimento della prova il 17 aprile 2026, ultima data utile prima della chiusura del bando e della formazione della graduatoria. È stata contestata anche l'interpretazione della clausola dell'avviso secondo cui la mancata presentazione nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, anche per caso fortuito o forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura, nella parte in cui sarebbe stata applicata in modo ostativo alla candidata in gravidanza, nonostante le tutele previste dal bando e dalla normativa vigente. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare e nel merito, di poter partecipare alla procedura mediante differimento della prova fino alla cessazione dell'impedimento derivante dalla gravidanza a rischio e dal puerperio oppure, in subordine, mediante modalità telematiche o asincrone idonee a tutelare la salute propria e del nascituro. A sostegno della domanda cautelare ha documentato una gravidanza a rischio, con minaccia di aborto prematuro, nonché il ricovero ospedaliero in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando che la normativa unionale e nazionale garantisce, a tutela della parità di genere e della salute della madre e del nascituro, la partecipazione alle prove concorsuali delle candidate che non possano rispettare il calendario a causa dello stato di gravidanza. Ha inoltre ritenuto comprovato il periculum in mora, in ragione della gravidanza a rischio, della minaccia di aborto prematuro e del ricovero della ricorrente. Ha quindi sospeso l'efficacia della nota impugnata e disposto interinalmente il differimento della prova orale, da svolgersi con le modalità speciali e alternative previste dall'art. 7, comma 3, d.P.R. 487/1994, in videoconferenza e in ambiente protetto, compatibilmente con le condizioni di salute dell'interessata, in una data da individuarsi dall'amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni. La trattazione di merito è stata fissata all'8 luglio 2026. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Consente modalità speciali e alternative di svolgimento delle prove concorsuali; il TAR ne ha disposto l'applicazione mediante differimento della prova orale e svolgimento in videoconferenza, in ambiente protetto e compatibilmente con le condizioni di salute della candidata.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, sulla cui base il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- La normativa unionale e nazionale in materia di parità di genere e tutela della salute impone di assicurare la partecipazione alle prove concorsuali alle candidate impossibilitate a rispettare il calendario ordinario per ragioni connesse alla gravidanza, mediante modalità organizzative alternative idonee a evitare che la maternità determini l'esclusione dalla procedura.
- In presenza di una gravidanza a rischio documentata e di condizioni sanitarie incompatibili con lo svolgimento della prova nella data fissata, sussiste il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, soprattutto quando l'esclusione dalla procedura deriverebbe dalla mancata presentazione alla prova.
- Le modalità alternative di svolgimento delle prove previste dall'art. 7, comma 3, d.P.R. 487/1994 possono comprendere il differimento della prova e lo svolgimento in videoconferenza, in ambiente protetto e compatibilmente con le condizioni di salute della candidata, con un preavviso adeguato.
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