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Sentenza

Sentenza del 05/04/2018 n. 1497 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Obbligo del contradditorio - Tributi non armonizzati - Non sussiste - Accessi, ispezioni e verifiche nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La regola affermata è che, per i tributi non armonizzati, non sussiste in via generale un obbligo di contraddittorio preventivo. Tale obbligo opera esclusivamente quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche fiscali svolti nei locali in cui il contribuente esercita la propria attività imprenditoriale o professionale. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia ottenuto una pronuncia favorevole.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti relativi a tributi non armonizzati. In particolare, si discute dell'applicabilità delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che riconosce al contribuente un termine per presentare osservazioni dopo la conclusione delle attività di controllo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

    La norma garantisce il contraddittorio e il termine per le osservazioni del contribuente quando l'accertamento è preceduto da un'attività di controllo eseguita fisicamente nei locali dell'impresa o del professionista. Non introduce invece un obbligo generalizzato di contraddittorio per ogni accertamento relativo a tributi non armonizzati.

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria non è generalmente obbligata a instaurare un contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'accertamento.
  • Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, opera quando vi siano stati accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all'attività imprenditoriale o professionale.
  • La mera attività istruttoria svolta tramite documenti, banche dati, questionari o richieste di informazioni, senza accesso nei locali del contribuente, non attiva automaticamente le garanzie dell'art. 12, comma 7.
  • Per valutare la legittimità dell'accertamento occorre verificare sia la natura del tributo sia le concrete modalità con cui l'Amministrazione ha svolto il controllo.
  • La regola descritta riguarda specificamente i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati possono trovare applicazione principi ulteriori derivanti dal diritto dell'Unione europea.

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