Sentenza del 05/04/2018 n. 1497 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Obbligo del contradditorio - Tributi non armonizzati - Non sussiste - Accessi, ispezioni e verifiche nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa regola affermata è che, per i tributi non armonizzati, non sussiste in via generale un obbligo di contraddittorio preventivo. Tale obbligo opera esclusivamente quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche fiscali svolti nei locali in cui il contribuente esercita la propria attività imprenditoriale o professionale. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia ottenuto una pronuncia favorevole.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti relativi a tributi non armonizzati. In particolare, si discute dell'applicabilità delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che riconosce al contribuente un termine per presentare osservazioni dopo la conclusione delle attività di controllo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
La norma garantisce il contraddittorio e il termine per le osservazioni del contribuente quando l'accertamento è preceduto da un'attività di controllo eseguita fisicamente nei locali dell'impresa o del professionista. Non introduce invece un obbligo generalizzato di contraddittorio per ogni accertamento relativo a tributi non armonizzati.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria non è generalmente obbligata a instaurare un contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'accertamento.
- Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, opera quando vi siano stati accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all'attività imprenditoriale o professionale.
- La mera attività istruttoria svolta tramite documenti, banche dati, questionari o richieste di informazioni, senza accesso nei locali del contribuente, non attiva automaticamente le garanzie dell'art. 12, comma 7.
- Per valutare la legittimità dell'accertamento occorre verificare sia la natura del tributo sia le concrete modalità con cui l'Amministrazione ha svolto il controllo.
- La regola descritta riguarda specificamente i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati possono trovare applicazione principi ulteriori derivanti dal diritto dell'Unione europea.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 72 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 630 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 952 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 957 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 apr 2018Sentenza del 05/04/2018 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →