Cassazione Penale, Sentenza n. 7704/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Roma del 30/04/2024 che aveva revocato la sorveglianza speciale e le confische disposte dal Tribunale di Roma (decreto 14/11/2022) nei confronti di Davide e Mario Ciaccia e di taluni beni/società. Il motivo principale del ricorso per cassazione è la violazione di legge per omessa o apparente motivazione e travisamento degli atti: la Corte d'appello avrebbe sintetizzato e condiviso i motivi di appello senza svolgere un autonomo e concreto confronto con la motivazione dettagliata del Tribunale di primo grado, omettendo di affrontare numerosi profili decisivi (es. impugnazioni di specifici terzi e società) e limitando il periodo di manifestazione della pericolosità sociale al 2009-2012 senza valutare gli elementi che, secondo il Tribunale, estendevano la pericolosità fino al 2018. Inoltre la Corte avrebbe attribuito valore vincolante a provvedimenti cautelari favorevoli ai proposti (GIP) senza effettuare la necessaria autonoma valutazione degli elementi di indagine già acquisiti, non considerando il successivo intervento del Tribunale del Riesame che aveva disposto il sequestro preventivo del capitale sociale di più società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato l'omessa e insufficiente motivazione della Corte d'appello su profili decisivi (sia riguardo alle revoche delle misure reali che alla riperimetrazione temporale della pericolosità sociale) e l'errore di diritto nella valutazione degli elementi provenienti dai procedimenti penali pendenti. Di conseguenza la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per una nuova valutazione, con l'indicazione che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente. In precedenza, su istanza del Procuratore Generale, l'esecuzione del provvedimento impugnato era stata sospesa (provvedimento del 10/09/2024).
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b); art. 10, terzo comma; art. 27, secondo comma; art. 27, comma 3-bis; art. 29
La sentenza richiama la disciplina che regola la prevenzione personale e reale: il giudice della prevenzione può autonomamente valutare elementi anche da procedimenti penali pendenti per accertare la pericolosità sociale, ma deve motivare con precisione e riferirsi a fatti individuabili; inoltre sono richiamate le regole procedurali sulla sospensione dell'esecuzione e sui limiti di sindacato in Cassazione.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata per il perimetro del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: la cassazione è ammessa soltanto per violazione di legge.
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, secondo comma
Richiamata storicamente come norma che limitava il sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione; evidenzia che il controllo in Cassazione è riservato a questioni di legittimità (violazione di legge) e non alla rilettura critica degli elementi di fatto salvo omessa o apparente motivazione.
art. 606, lett. e); art. 530, comma 2; art. 623, comma 1, lett. a)
Art. 606 lett. e) è citato nel contesto dei limiti del sindacato della Cassazione (omessa o apparente motivazione come vizio deducibile). Art. 530 c.2 è richiamato per il principio che una sentenza di assoluzione può comunque consentire l'utilizzo di fatti delineati per la valutazione della pericolosità nel procedimento di prevenzione. Art. 623 è richiamato in relazione alla regola che il rinvio non può essere a diversa sezione quando l'atto è un decreto, ma la nuova valutazione deve comporsi con collegio diverso.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione la Corte di merito deve svolgere una motivazione concreta e puntuale: la mera esposizione dei motivi di appello senza un autonomo confronto con la motivazione di primo grado integra omessa o apparente motivazione rilevante in Cassazione.
- Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi probatori o indiziari tratti da procedimenti penali pendenti o definiti, ma deve operare una valutazione autonoma e motivata della loro rilevanza ai fini della pericolosità sociale; non è vincolato da provvedimenti cautelari favorevoli ai proposti.
- La determinazione del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale deve essere motivata rispetto ai fatti concreti e alla correlazione tra condotte (es. distrazioni patrimoniali) e la dichiarazione di insolvenza/fallimento; non è sufficiente un'affermazione generica su date o qualificazioni temporali.
- La revoca di misure reali (sequestro/confisca) impone una specifica disamina sull'epoca di acquisizione dei beni e sui flussi finanziari: la mancata valutazione di tali elementi costituisce vizio di motivazione.
- In sede di Cassazione, il sindacato sul merito delle prove è limitato: però l'omissione di confronto con elementi potenzialmente decisivi o la ricostruzione manifestamente contraddittoria possono costituire violazione di legge suscettibile di annullamento.
- Se la Corte di cassazione annulla un decreto di revoca di misure di prevenzione, il rinvio per nuovo giudizio deve essere a diverso collegio, nel rispetto delle regole sulla composizione del collegio per i decreti.
- La sospensione dell'esecuzione può essere concessa in sede cautelare dal Procuratore Generale in attesa della decisione di legittimità; ciò non preclude la successiva rimessione della causa per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7518/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7519/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7521/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7522/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7525/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7526/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →