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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40554/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un dottore commercialista aveva presentato opposizione ex art. 98 l.f. contro il decreto del tribunale che aveva rigettato, nell'ambito dell'accertamento del passivo di un fallimento, la domanda tardiva volta a ottenere l'ammissione del credito differenziale relativo agli interessi moratori su due crediti professionali già ammessi in sorte capitale. Il tribunale aveva ritenuto che, poiché gli accessori non erano stati richiesti nella precedente fase tempestiva, la successiva domanda fosse preclusa dal giudicato sul dedotto e deducibile. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il creditore ha censurato tale decisione per violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 101 l.f., sostenendo l'ammissibilità della domanda tardiva di interessi rispetto al credito capitale già ammesso.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che la domanda tardiva di ammissione al passivo per gli interessi moratori non è preclusa dalla precedente ammissione tempestiva del credito per capitale, perché gli interessi, pur accessori sul piano genetico, costituiscono un credito autonomo, fondato su una diversa causa petendi, e possono essere azionati separatamente anche dopo il giudicato sul credito principale. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al tribunale di Cosenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    È la base processuale dell'opposizione allo stato passivo, utilizzata dal creditore per contestare la mancata ammissione del credito accessorio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sul credito principale non impedisce la proposizione successiva della domanda sugli interessi, poiché il credito accessorio ha autonoma causa petendi.

  • art. 101 legge fall.

    La Corte esclude che la norma sulla verifica del passivo comporti una preclusione alla successiva domanda tardiva di interessi rispetto al credito capitale già ammesso.

Massime di principio

  • La domanda tardiva di ammissione al passivo degli interessi moratori può essere proposta anche quando il credito principale sia già stato ammesso in via tempestiva, perché il credito agli interessi è autonomo rispetto al capitale.
  • Il giudicato formatosi sull'ammissione del credito per il solo capitale non si estende automaticamente agli accessori non domandati in precedenza, quando questi siano fondati su una diversa causa petendi legata al ritardo nell'adempimento.
  • In sede di verifica dello stato passivo, la preclusione da dedotto e deducibile non può essere applicata in modo da impedire la successiva insinuazione di un credito accessorio autonomamente azionabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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