Cassazione Civile, Ordinanza n. 35283/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
Il difensore della parte ricorrente nel giudizio originario aveva chiesto nel controricorso la distrazione delle spese di lite in proprio favore, dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. L'ordinanza di Cassazione n. 11244/2022 aveva liquidato le spese ma aveva omesso di inserire nel dispositivo l'inciso relativo alla distrazione. La parte interessata ha quindi promosso istanza di correzione materiale, notificandola alla controparte, per ottenere l'integrazione del dispositivo con la formula di distrazione delle spese in favore del difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio della correzione degli errori materiali per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario. Ha quindi accolto l'istanza e disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 11244/2022, ordinando l'aggiunta dell'inciso ", da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Buscemi, ex art. 93 cod. proc. civ." dopo le parole "accessori di legge". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione per la sua peculiare natura.
Norme richiamate
"da distrarsi in favore dell’avv. Gaetano Buscemi, ex art. 93 cod. proc. civ."
La richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, se omessa nel dispositivo, può essere integrata tramite correzione materiale; la norma è richiamata come fondamento della distrazione.
Il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non è l'impugnazione ordinaria, ma il procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche alle pronunce della Cassazione.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
La Cancelleria deve curare gli adempimenti conseguenti alla correzione disposta dalla Corte.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
- La correzione materiale del dispositivo è lo strumento idoneo a conformare il provvedimento al contenuto della richiesta di distrazione già ritualmente proposta, assicurando rapidità ed effettività al conseguimento del titolo esecutivo in favore del difensore.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione.
- In presenza di correzione di errore materiale di tale tipo, non è normalmente luogo a provvedere sulle spese del relativo procedimento.
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