Cassazione Penale, Sentenza n. 12019/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo di custodia cautelare dal 12/03/2018 al 12/03/2020. Il motivo unico denunciava carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita' della motivazione e violazione dell'art. 54 della legge n. 354/1975: secondo la difesa il Tribunale aveva erroneamente considerato due semestri anziche' quattro (due anni) e la successiva condotta illecita del 01/05/2020 non avrebbe dovuto inficiare i semestri di pena gia' regolari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 54 l. 354/1975 richieda la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione per ciascun semestre, ma che la valutazione semestrale non sia rigida: condotte posteriori, e in particolare la commissione di ulteriori reati (nel caso evasione e reati in materia di stupefacenti il 01/05/2020), possono avere effetto negativo anche sui semestri precedenti se dimostrano la mancata adesione reale all'opera di rieducazione o una personalita' ancora orientata al crimine. La Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente ritenuto che la recidiva in reato del ricorrente testimoniava l'assenza di sincera partecipazione al trattamento e che cio' poteva inficiare i periodi di detenzione anteriori; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54, legge n. 354 del 1975
art. 54 legge n. 354 del 1975
Stabilisce che la concessione della liberazione anticipata si valuta sulla base della partecipazione all'opera di rieducazione e che il parametro temporale di riferimento e' il singolo semestre di espiazione; la Corte conferma la valutazione semestrale ma ammette che condotte successive possano influire negativamente sui semestri valutati
art. 103, comma 2, D.P.R. n. 230 del 2000
art. 103, comma 2, D.P.R. n. 230/2000
Prevede che la partecipazione del condannato alla rieducazione si desume dall'impiego nel trarre profitto dalle opportunita' del trattamento e dal mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni di detenzione, famiglia e comunita' esterna; parametro richiamato per valutare il comportamento
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte Cost. sent. n. 267/1990 e numerose pronunce di Cassazione)
sent. Corte Cost. n. 267/1990; varie sentenze di Cassazione indicate nel testo
Confermano che la verifica dei requisiti per la liberazione anticipata va riferita al singolo semestre, ma che la valutazione non e' rigida: rilevano i precedenti e le condotte successive quando siano indicative di mancata adesione al trattamento
Massime di principio
- La valutazione della liberazione anticipata si effettua per ciascun semestre di pena, ma la modalita' semestrale non esclude che condotte successive influenzino la valutazione complessiva.
- La commissione di ulteriori reati dopo il semestre oggetto di valutazione puo' rilevare come indice della mancata rieducazione e quindi inficiare l'ottenimento del beneficio, soprattutto se i reati sono gravi o sintomatici di persistenza di atteggiamenti criminosi.
- Conversamente, condotte illecite anteriori al semestre richiesto non dovrebbero normalmente precludere il riconoscimento del beneficio, salvo che tali condotte non dimostrino l'assenza di reale adesione successiva al trattamento.
- In impugnazioni per vizio di motivazione la Cassazione richiede che sia provata una vera contraddittorieta, carenza o manifestita' illogicita' della decisione: errori meramente contenutistici che non incidono sul giudizio complessivo difficilmente bastano.
- Per aumentare le probabilita' di successo in casi analoghi, il richiedente deve documentare elementi positivi concreti (partecipazione attiva ai programmi, rapporti corretti con operatori, attestazioni, assenza di recidiva) riferibili ai semestri valutati.
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