Cassazione Civile, Ordinanza n. 29870/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di intimazione relativi a imposte sui redditi per gli anni 1993 e 1994, emessi a seguito di due cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, annullando gli avvisi perché riteneva decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica delle cartelle e non applicabile il termine decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per avere deciso su una questione di prescrizione che sarebbe già stata affrontata in primo grado ma non devoluta in appello, deducendo anche che il giudice non poteva rilevarla d'ufficio; (2) violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che il credito erariale sarebbe soggetto comunque a prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura relativa al rilievo officioso della prescrizione, ritenendo che tale questione non risultasse proposta come motivo di appello dalla società contribuente e che la prescrizione di un credito non possa essere rilevata d'ufficio. Ha invece dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale al credito fiscale; la Corte non entra nel merito del motivo perché lo assorbe dopo l'accoglimento del primo motivo.
Cass. n. 20147/2013
Citata per affermare che la prescrizione di un credito non può essere rilevata d'ufficio.
Massime di principio
- La prescrizione di un credito, in quanto eccezione in senso proprio, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non dedotta dalla parte interessata.
- In sede di legittimità, la censura di nullità della sentenza per decisione su una questione processuale richiede che il ricorso riproduca o indichi specificamente il contenuto degli atti e della decisione di primo grado da cui deriverebbe il vizio, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza, l'esame degli ulteriori motivi resta assorbito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →