Cassazione Penale, Ordinanza n. 21149/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo vizio motivazionale in ordine al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità riferita alla rapina, richiamando l'art. 628 c.p. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Sosteneva inoltre che la corte di merito non avesse adeguatamente valorizzato il modesto valore della merce sottratta ai fini del riconoscimento dell'attenuante. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi indeducibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese con argomenti giuridici corretti dai giudici di merito, senza un'effettiva critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente reiteravano questioni già vagliate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata; in particolare, la Corte territoriale aveva escluso la lieve offensività della condotta valorizzandone le modalità violente, pur riconoscendo l'attenuante del danno di speciale tenuità e le attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità, nel quadro della rapina e della valutazione della lieve offensività della condotta.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Richiamata come fonte di modifica della disciplina dell'art. 628 c.p. nella prospettazione difensiva esaminata dalla Corte.
Non espressamente citato nel testo, ma il dispositivo applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende tipica dell'inammissibilità; l'interpretazione normativa non è testualmente esplicitata, quindi il riferimento resta solo implicito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello e già esaminate dal giudice di merito, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità può essere sorretto dalla valorizzazione delle modalità concrete della condotta, anche quando siano riconosciute altre attenuanti, ove tali modalità escludano una complessiva lieve offensività del fatto.
- La presenza di un danno di speciale tenuità e di attenuanti generiche non impone automaticamente il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, dovendo la valutazione rimanere globale e ancorata alle concrete modalità dell'azione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →