Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mendico ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del Tribunale di Locri, che aveva dichiarato condonata, ai sensi della legge n. 241/2006 (indulto), parte della pena (mesi 7, giorni 16 di reclusione e euro 1.412,23 di multa). Nel ricorso (un unico motivo) deduceva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Successivamente, il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso il 3 novembre 2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per rituale rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria ritenuta congrua in euro 500, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Norme richiamate
legge n. 241 del 2006 (indulto)
La misura di indulto è stata ritenuta applicabile dal Tribunale di Locri per la cancellazione di una parte della pena; la questione non è stata riesaminata dalla Corte di Cassazione a causa della rinuncia al ricorso.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge; contraddittorietà o erroneità della motivazione). Le censure proposte dal ricorrente erano fondate su queste lettere ma non sono state valutate per la rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare il ricorso inammissibile.
Stabilisce la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 500.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione a favore della Cassa delle ammende può essere esclusa quando vi siano elementi idonei a dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso non sono emersi tali elementi.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso di cassazione determina, salvo vizi formali della stessa, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice non entra nel merito delle censure.
- La dichiarazione di rinuncia deve essere compiuta con le formalità richieste (atto firmato con autenticazione ove necessaria) per produrre i suoi effetti; una rinuncia regolare ha conseguenze immediate.
- L'inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Se l'interesse è ottenere il riesame di questioni sostanziali (es. applicazione dell'indulto), è necessario evitare la rinuncia: una volta rinunciato si perde la possibilità di ottenere la decisione della Corte sulle censure prospettate.
- Nel valutare la congruità della sanzione pecuniaria, la Corte può determinare l'importo in base alle circostanze del caso; la presenza di elementi giustificativi può comunque escludere o ridurre la sanzione.
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