Cassazione Penale, Sentenza n. 36406/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione delle scritture contabili con finalità di arrecare pregiudizio ai creditori), lamentando che la Corte d'appello non abbia dato adeguata risposta alle argomentazioni difensive e abbia formulato mere congetture; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, in quanto non sarebbe stato valutato correttamente il ruolo marginale dell'imputato nella formazione del passivo; 3) vizio di motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche e nel trattamento sanzionatorio, nonostante la marginalità della condotta riconosciuta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa al dolo della bancarotta fraudolenta documentale, rilevando che né il Tribunale né la Corte d'appello hanno fornito adeguata motivazione circa la specifica direzione del dolo intesa a recare pregiudizio ai creditori. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel capo (bancarotta documentale) e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio con piena autonomia motivazionale, fermo il divieto di reiterare il medesimo vizio. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. Pertanto la statuizione sulla parte documentale del capo di imputazione dovrà essere riesaminata; le altre statuizioni restano in piedi fino al nuovo giudizio.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori ed è distinta dalla fraudolenta tenuta delle scritture (che richiede dolo generico e l'accertamento su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati).
Legge fallimentare, art. 219, comma 1
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Prevede l'aggravante per il comportamento che abbia determinato un danno di rilevante gravità; l'applicazione richiede motivazione specifica che colleghi il ruolo e le condotte del singolo alla formazione del passivo.
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi delle censure nei ricorsi della cassazione e disciplina l'ambito della motivazione sintetica; le censure devono tuttavia essere sufficientemente specifiche perché siano esaminate.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra bancarotta documentale (richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico su scritture rinvenute ed esaminate).
- La mancanza di motivazione sul profilo soggettivo specifico (direzione del dolo) può determinare l'annullamento e il rinvio: il giudice deve esplicitare perché la sottrazione o la mancata consegna delle scritture fosse finalizzata a danneggiare i creditori.
- Quando si impugna l'aggravante per danno notevole, è necessario dimostrare e far valutare il nesso tra le condotte dell'imputato e la formazione del passivo; la mera indicazione del passivo complessivo non è sufficiente.
- Il rigetto delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica: va evidenziata la discrepanza tra ruolo effettivo dell'imputato e la gravità della condotta contestata se si vuole ottenere una riduzione della pena.
- Se il giudice d'appello non risponde a censure formulate con sufficiente specificità rispetto alla decisione di primo grado, la Cassazione può assorbire altri motivi e disporre il rinvio limitato al profilo viziato.
- In fase difensiva è utile documentare concretamente la marginalità del ruolo e la presenza di atti pubblici o dichiarazioni fiscali che possano smentire l'intento di occultare scritture o il nesso causale con il danno ai creditori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36285/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36286/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36287/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →