Cassazione Penale, Ordinanza n. 06937/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per reati fallimentari. L'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata determinata in modo non corretto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura investiva la graduazione del trattamento sanzionatorio, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua, e ha ritenuto adeguato il riferimento fatto dalla sentenza impugnata alla condotta, al ruolo e alla posizione di dominus del ricorrente nella società, oltre che alla già avvenuta mitigazione della pena tramite concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per i reati fallimentari è rimasta ferma; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo sulla quantificazione della pena, considerata espressione di potere discrezionale del giudice di merito correttamente esercitato e motivato.
Norme richiamate
indica la fattispecie fallimentare contestata, richiamata dalla sentenza di merito confermata in cassazione.
costituisce il riferimento ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale richiamati nel capo d'imputazione.
la graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione della pena, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito.
la determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni deve essere effettuata valorizzando gli elementi indicati dalla norma, in particolare gravità del fatto e personalità dell'imputato.
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la valutazione di aumenti e diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e congrua.
- È sufficiente, ai fini della motivazione sulla pena, un richiamo sintetico ma significativo agli elementi ritenuti rilevanti, come la condotta, il ruolo dell'imputato e la sua posizione nell'organizzazione o nell'impresa.
- La concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione finale della pena possono essere valutate come indice di un trattamento sanzionatorio già mitigato, idoneo a escludere il vizio di motivazione denunciato in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito sulla misura della pena quando il giudice abbia fatto corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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