Cassazione Penale, Ordinanza n. 20564/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità e all'attendibilità del riconoscimento fotografico. Il secondo motivo contestava, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, la qualificazione del luogo del fatto come privata dimora e la violazione del principio di offensività, sostenendo che il valore dei beni sottratti fosse modesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta, evidenziando l'attendibilità della persona offesa e la reiterazione delle sue dichiarazioni in dibattimento. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato quanto alla nozione di privata dimora, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'art. 624-bis c.p., e comunque generico e indeducibile nella parte relativa all'offensività per il modesto valore dei beni. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
Il fatto è stato qualificato come furto aggravato in abitazione, con conferma della responsabilità già affermata nei gradi di merito.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
- In tema di furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende i luoghi non aperti al pubblico in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche se destinati ad attività lavorativa o professionale, purché non siano liberamente accessibili a terzi.
- La contestazione sull'offensività non può essere accolta quando sia formulata in modo astratto e generico, senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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