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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che aveva rigettato l'impugnazione dell'Amministrazione penitenziaria avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Udine. La questione riguardava la legittimità dell'ordine di servizio n. 60 del 28.07.2020 della Casa circondariale di Tolmezzo e della circolare GDAP 0265533.0 del 24.07.2020, che disciplinavano lo scambio di generi alimentari e oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità stabilendo, tra l'altro, l'obbligo di presentare domanda scritta preventiva. Il Ministero deduceva violazione ed errata interpretazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., sostenendo che la normativa e la giurisprudenza consentono all'Amministrazione penitenziaria di disciplinare e limitare gli scambi quando ciò sia giustificato da esigenze di sicurezza e che l'obbligo di istanza scritta è uno strumento legittimo per monitorare frequenza e tipologia degli scambi e prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Trieste non si fosse attenuto ai principi indicati dalla Corte costituzionale (sent. n. 97/2020) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che riconoscono la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di regolamentare lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti del medesimo gruppo di socialità purché le limitazioni siano giustificate, motivate e proporzionate alle esigenze di ordine e sicurezza. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa al rigetto dell'appello dell'Amministrazione e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Trieste per nuovo esame, invitando a rivalutare l'ordine di servizio contestato alla luce delle esigenze di sicurezza e dei criteri di proporzionalità e motivazione richiesti.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, ordinamento penitenziario

    Consente all'Amministrazione di adottare misure di elevata sicurezza per detenuti sottoposti al regime speciale; la Corte costituzionale ha invece precisato che non si può escludere tout court la possibilità di consentire lo scambio di oggetti di modico valore e che eventuali limitazioni devono essere giustificate, motivate e proporzionate.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020

    Dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si vietava completamente lo scambio di oggetti di modico valore; afferma che lo scambio è una facoltà riconducibile alla socialità e alla normalità quotidiana e che l'amministrazione può disciplinarne le modalità e predeterminare limitazioni solo se motivate da esigenze concrete di sicurezza.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 38402 del 06/05/2022, Dantese)

    Conferma che lo scambio di oggetti di modico valore può essere regolamentato mediante prescrizioni procedurali (es. istanza scritta in fasce orarie) purché tali regole non impediscano l'esercizio del diritto e siano funzionali alla verifica di esigenze di sicurezza calibrate caso per caso.

  • Ordine di servizio n. 60 del 28.07.2020 (Direzione Casa circondariale di Tolmezzo) e Circolare GDAP 0265533.0 del 24.07.2020

    Atto amministrativo impugnato che prevedeva regole procedurali per lo scambio di generi alimentari e oggetti di modico valore (tra cui l'obbligo di domanda scritta); la Corte ha ritenuto che tali misure possono essere legittime se adeguatamente motivate e proporzionate rispetto alle esigenze di sicurezza.

Massime di principio

  • Lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità costituisce una facoltà riconducibile alla socialità e può essere regolato, ma non vietato in modo assoluto.
  • L'Amministrazione penitenziaria può introdurre regole procedurali (ad es. istanza scritta, fasce orarie, registri) per monitorare e controllare gli scambi purché tali misure siano proporzionate, motivate e funzionali a esigenze concrete di ordine e sicurezza.
  • Ogni limitazione deve essere motivata in concreto: il giudice di sorveglianza può sindacare, caso per caso, la legittimità delle restrizioni adottate dall'amministrazione.
  • Le regole non devono eliminare la "spontaneità" necessaria per l'esercizio della facoltà di scambio; devono quindi bilanciare controllo e possibilità effettiva di esercizio del diritto alla socialità.
  • Misure amministrative volte a prevenire rischi (es. creazione di squilibri di potere, problemi legati a diete o condizioni di salute) sono legittime se basate su elementi concreti e proporzionate rispetto al rischio rilevato.
  • In caso di contestazione, il giudice rimette al vaglio la misura amministrativa valutandone conformità ai principi di motivazione, proporzionalità e adeguatezza rispetto alle esigenze di sicurezza.

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