Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, confermando il giudizio abbreviato di primo grado, aveva condannato l'imputato per più episodi di furto (tra cui furto con strappo - capo e - e furti aggravati dalla destrezza - capi a, b, d, g, h, i) con pena complessiva di 4 anni e 10 mesi di reclusione e multa di euro 600). Il ricorrente propone tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza del furto con strappo (contestata la plausibilità della dinamica e richiamata prova video che mostrerebbe l'assenza di fuga o inseguimento); 2) illegittima applicazione dell'aggravante della destrezza, sostenendo che l'imputato si sarebbe limitato ad approfittare di momentanee distrazioni non provocate; 3) vizio relativo alla condizione di procedibilità per alcuni reati, deducendo la mancanza della querela per fattispecie divenute procedibili a querela a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i primi due motivi sono inammissibili perché ripropongono questioni di merito e doglianze già dedotte e respinte in appello, ovvero sono ricostruzioni essenzialmente di merito e contestazioni della motivazione del giudice di merito; il terzo motivo è aspecifico e generico, poiché il ricorrente non ha indicato specificamente per quali dei plurimi reati ascritti manchi o sussista la querela, rendendo impossibile un utile esame di legittimità. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rimane quindi valido l'esito del giudizio di merito (condanna della Corte d'appello).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla disamina in cassazione; il ricorso rispetta i limiti di motivazione richiesti, ma le censure di merito reiterate risultano inammissibili se ripetono ciò che è stato già respinto in appello

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale; non incide direttamente sulla decisione di inammissibilità ma è richiamata nel procedimento

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel far valere che motivi aspecifici e denunce cumulate rendono il ricorso inammissibile

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 581, stabilisce l'inammissibilità per motivi generici o non specificamente individuati

  • art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103)

    Norma che regola la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e l'obbligo di pagamento a favore della Cassa delle ammende, applicata nella pronuncia

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati)

    Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017; Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019; e altre pronunce

    Richiamati per definire i criteri di configurabilità dell'aggravante della destrezza: occorre una condotta attiva e abile idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore, non il mero sfruttamento di circostanze non provocate

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione di merito: i motivi che sostanzialmente ripropongono le stesse contestazioni già decise in appello sono inammissibili.
  • Per configurare l'aggravante della destrezza non basta approfittare di una distrazione: è necessario dimostrare che l'agente abbia posto in essere accorgimenti atti a provocare, eludere o attenuare la sorveglianza del detentore (comportamento attivo, astuzia o abilità).
  • In tema di procedibilità a querela, il ricorrente deve indicare con precisione per quali capi manca la querela; le eccezioni generiche e non circostanziate sul punto sono inammissibili.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e autonomamente valutabili: denunce cumulative, vaghe o meramente critiche della motivazione del giudice di merito espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
  • Quando si impugna in Cassazione motivi relativi a ricostruzione fattuale o valutazione della prova, è necessario mostrare un vizio giuridico o una manifesta illogicità che superi il sindacato di merito; altrimenti il ricorso viene respinto per essere un mero riesame dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.