Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, confermando il giudizio abbreviato di primo grado, aveva condannato l'imputato per più episodi di furto (tra cui furto con strappo - capo e - e furti aggravati dalla destrezza - capi a, b, d, g, h, i) con pena complessiva di 4 anni e 10 mesi di reclusione e multa di euro 600). Il ricorrente propone tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza del furto con strappo (contestata la plausibilità della dinamica e richiamata prova video che mostrerebbe l'assenza di fuga o inseguimento); 2) illegittima applicazione dell'aggravante della destrezza, sostenendo che l'imputato si sarebbe limitato ad approfittare di momentanee distrazioni non provocate; 3) vizio relativo alla condizione di procedibilità per alcuni reati, deducendo la mancanza della querela per fattispecie divenute procedibili a querela a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i primi due motivi sono inammissibili perché ripropongono questioni di merito e doglianze già dedotte e respinte in appello, ovvero sono ricostruzioni essenzialmente di merito e contestazioni della motivazione del giudice di merito; il terzo motivo è aspecifico e generico, poiché il ricorrente non ha indicato specificamente per quali dei plurimi reati ascritti manchi o sussista la querela, rendendo impossibile un utile esame di legittimità. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rimane quindi valido l'esito del giudizio di merito (condanna della Corte d'appello).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla disamina in cassazione; il ricorso rispetta i limiti di motivazione richiesti, ma le censure di merito reiterate risultano inammissibili se ripetono ciò che è stato già respinto in appello
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale; non incide direttamente sulla decisione di inammissibilità ma è richiamata nel procedimento
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nel far valere che motivi aspecifici e denunce cumulate rendono il ricorso inammissibile
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Analogamente all'art. 581, stabilisce l'inammissibilità per motivi generici o non specificamente individuati
art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103)
Norma che regola la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e l'obbligo di pagamento a favore della Cassa delle ammende, applicata nella pronuncia
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati)
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017; Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019; e altre pronunce
Richiamati per definire i criteri di configurabilità dell'aggravante della destrezza: occorre una condotta attiva e abile idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore, non il mero sfruttamento di circostanze non provocate
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione di merito: i motivi che sostanzialmente ripropongono le stesse contestazioni già decise in appello sono inammissibili.
- Per configurare l'aggravante della destrezza non basta approfittare di una distrazione: è necessario dimostrare che l'agente abbia posto in essere accorgimenti atti a provocare, eludere o attenuare la sorveglianza del detentore (comportamento attivo, astuzia o abilità).
- In tema di procedibilità a querela, il ricorrente deve indicare con precisione per quali capi manca la querela; le eccezioni generiche e non circostanziate sul punto sono inammissibili.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e autonomamente valutabili: denunce cumulative, vaghe o meramente critiche della motivazione del giudice di merito espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
- Quando si impugna in Cassazione motivi relativi a ricostruzione fattuale o valutazione della prova, è necessario mostrare un vizio giuridico o una manifesta illogicità che superi il sindacato di merito; altrimenti il ricorso viene respinto per essere un mero riesame dei fatti.
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