Sentenza del 07/12/2023 n. 1240 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla G. Srl per difetto di capacità processuale e difetto di legittimazione del liquidatore. Ha condannato la società al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in E. 4.000,00. La conciliazione intervenuta con il socio è stata riconosciuta estinguente solo nei confronti del socio stesso e non della posizione della società estinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi ai redditi d'impresa per gli anni 2013 (E. 680.583,00) e 2014 (E. 539.585,00). L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso societario per difetto di capacità processuale in quanto la società risultava cancellata dal Registro delle Imprese dal 04.01.2018, antecedentemente alla proposizione del ricorso (19.02.2019), e l'ex liquidatore non era più legittimato a rappresentarla. Con riferimento al socio, gli avvisi a suo carico sono stati definiti mediante conciliazione giudiziale durante il primo grado.
Norme richiamate
art. 53 D. Lgs. n. 546/1992
Norma richiamata per l'impugnazione in appello dell'Agenzia; conferisce la facoltà di proporre gravame avverso la decisione di primo grado.
Giurisprudenza - Cass. sez. lav., ud. 12/01/2023, dep. 28/04/2023, n. 11278
Cass. sez. lav., ud. 12/01/2023, dep. 28/04/2023, n. 11278
Principio secondo cui la cancellazione dal Registro delle Imprese con estinzione della società prima della notifica dell'atto impositivo e dell'instaurazione del giudizio determina il difetto della capacità processuale della società; in tali casi solo i soci (e non l'ente estinto tramite l'ultimo rappresentante) possono assumere la posizione processuale relativa alle obbligazioni dell'ente, purché nei termini previsti.
Normativa/effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese
La cancellazione per estinzione comporta la perdita dei poteri di rappresentanza degli organi sociali e impedisce alla società, una volta estinta, di stare in giudizio tramite l'ex rappresentante; eventuali azioni rispetto a obbligazioni dell'ente devono essere esperite dai soggetti legittimati (es. soci) secondo le regole vigenti.
Massime di principio
- Verificare lo stato giuridico della società alla data di proposizione del ricorso: se la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese prima del deposito del ricorso, quest'ultimo è inammissibile per difetto di capacità processuale.
- L'ex liquidatore o l'ultimo rappresentante legale perde i poteri di rappresentanza con l'estinzione della società e quindi non è legittimato ad impugnare atti tributari della società estinta.
- La conciliazione o definizione intervenuta solo con uno dei soggetti (es. il socio) estingue la controversia nei confronti di quel soggetto ma non automaticamente per le altre parti; il giudizio prosegue per le posizioni ancora contestate.
- È possibile notificare atti ad una società estinta da meno di cinque anni, ma in giudizio devono intervenire i soggetti titolati (ad esempio i soci) e non la società tramite l'ex rappresentante.
- In caso di inammissibilità per mancanza di capacità processuale la parte che propone il ricorso è condannata alle spese di giudizio.
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