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Sentenza

Sentenza del 07/12/2023 n. 34252 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva sulla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione, ritenendo regolari le notifiche di sette cartelle di pagamento (per Euro 9.766,64). Il contribuente contestava in sette motivi la regolarità delle notifiche (difetti delle relata, utilizzo di società postali private, omessa affissione degli avvisi di deposito, mancanza di timbri e datari sulle raccomandate informative), nonché questioni relative alla prescrizione di alcuni crediti e alla regolare costituzione dell'agente della riscossione nel giudizio d'appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo la sentenza d'appello carente sotto il profilo motivazionale (motivazione apparente/acritica adesione alla decisione di primo grado), con conseguente assorbimento dei restanti motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del resistente. La Corte ha richiamato i principi secondo cui vizi di notificazione investono la notificazione e non automaticamente l'atto impositivo e ha sottolineato l'obbligo del giudice d'appello di motivare adeguatamente, e non limitarsi a richiamare la decisione di primo grado, soprattutto in presenza di plurime e specifiche contestazioni sulla regolarità delle notifiche.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato come normativa di riferimento del processo tributario; utilizzato nel quadro delle regole sull'impugnazione e sulla cognizione del giudice d'appello (esigenza di adeguata motivazione delle decisioni di gravame).

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12

    Citato nel contesto delle norme processuali tributarie; richiamato rispetto alla corretta formazione del contraddittorio e della costituzione delle parti nel giudizio tributario.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati come principi processuali attinenti alla struttura della decisione e alla necessità di motivazione; evocati per sostenere l'obbligo di adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Fondamento giuridico della cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto sussistente la nullità della sentenza d'appello per carenza motivazionale, richiamando tale disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul riparto dell'onere della prova; interrogata con riferimento all'onere dell'agente della riscossione di provare la regolarità delle notifiche e alla valutazione della sufficienza delle copie prodotte.

  • D.Lgs. 22 luglio 1999, art. 4, commi 1 e 5

    Riferito alla disciplina delle società di recapito e all'uso di servizi postali privati per le notifiche; la Corte ritiene che la regolarità e l'abilitazione di tali servizi debbano essere adeguatamente valutate dal giudice.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità speciali di notificazione (irreperibilità) e all'esigenza che il giudice verifichi l'osservanza delle formalità (es. affissione dell'avviso di deposito).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Norma specifica sulle notifiche degli atti di riscossione; la Corte ne richiede l'applicazione concreta e la verifica delle procedure di notifica per accertare la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiamato con riferimento alle notifiche degli atti tributari; la sua applicazione deve essere valutata caso per caso per verificare la regolarità formale delle notifiche impugnate.

  • art. 2948 c.c.

    Norma sulle prescrizioni; evocata nel motivo relativo alla possibile estinzione per prescrizione di crediti documentati da alcune cartelle, la questione è stata assorbita ma resta di merito da valutare al rinvio.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3

    Norma attinente ai servizi postali; citata in relazione al valore probatorio delle raccomandate informative e alla necessità che tali documenti siano idoneamente formalizzati (timbro, datario, firma, relata dell'agente).

  • artt. 77 e 83 c.p.c.

    Richiamati in connessione alle regole di costituzione e rappresentanza delle parti nel processo; la Corte ha considerato la contestazione circa la regolare costituzione dell'agente della riscossione nel gravame.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla memoria depositata dal ricorrente in corso di procedimento di legittimità (richiamo procedurale), segnalando sopravvenienze giurisprudenziali da considerare.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; la Corte ha rilevato che la motivazione dell'appello non ha raggiunto tale soglia.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è obbligato a fornire una motivazione autonoma e sufficiente: il richiamo alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se la motivazione per relationem risulta autosufficiente e consente di verificare la logica e le ragioni della conferma.
  • I vizi di notificazione riguardano primariamente la notificazione stessa; l'atto impositivo non viene automaticamente annullato per un difetto di notifica: il contribuente deve tuttavia dedurne come quel vizio abbia impedito la conoscenza o abbia inciso sui termini di impugnazione.
  • L'onere probatorio circa la regolarità delle notifiche grava sull'agente della riscossione: la produzione di meri duplicati o documenti privi di idonea formalizzazione (assenza di datario/timbro, relata non adeguata) può non essere sufficiente e richiede valutazione probatoria specifica.
  • Se la notifica è effettuata tramite procedure di irreperibilità (deposito/affissione), il giudice deve verificare l'effettiva esecuzione delle formalità (affissione, termini, modalità) e non può assumere la regolarità senza riscontro probatorio.
  • L'utilizzo di società postali private per le notifiche impone la verifica della loro abilitazione e dell'idoneità della documentazione probatoria fornita dall'agente di riscossione.
  • In caso di motivazione carente o apparente della sentenza d'appello, la Corte di legittimità può cassare e rinviare la causa affinché il giudice di merito riesamini specificamente le questioni di fatto e di prova sollevate.

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