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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16838/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva respinto la sua istanza di semilibertà. Con due motivi, esaminati unitariamente, ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p. l'erronea applicazione della legge in materia di semilibertà e la contraddittorietà e illogicità della motivazione posta a base del diniego. Secondo il ricorso, il giudice di sorveglianza non avrebbe correttamente valutato i presupposti per la concessione del beneficio. Il Tribunale aveva invece valorizzato il comportamento positivo tenuto dal condannato nell'ultimo periodo di detenzione, ma aveva ritenuto non ancora concedibile la misura per la gravità e reiterazione degli illeciti commessi, l'entità della pena ancora da espiare e recenti gravi illeciti disciplinari, richiedendo un percorso graduale che confermasse la serietà del progetto risocializzante e la capacità di non recidivare in condotte penalmente rilevanti. La Corte ha rilevato che le censure difensive si limitavano a proporre una diversa lettura di elementi già compiutamente e logicamente valutati nel provvedimento impugnato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro il diniego di una misura alternativa, il ricorrente non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, se la motivazione impugnata è completa e logicamente coerente.
  • Il diniego della semilibertà può essere fondato, in chiave prognostica, sulla gravità e reiterazione dei precedenti illeciti, sull'entità della pena ancora da espiare e su elementi disciplinari recenti, ove tali dati siano ritenuti indicativi della necessità di un percorso graduale di risocializzazione.
  • Quando il giudice di merito ha effettuato una valutazione complessiva non manifestamente illogica dei presupposti della misura alternativa, le censure di legittimità che si risolvono in una diversa apprezzazione del materiale valutativo sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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