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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5828/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Sostiene che l'elezione di domicilio effettuata presso lo studio del difensore mentre era in stato di detenzione sia inesistente perché contraria agli artt. 156 e 161 c.p.p., e dunque le notifiche non sarebbero valide.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'elezione di domicilio compiuta durante la detenzione non determini la nullità delle notificazioni ai sensi dell'art. 171 c.p.p., non essendo vietata dalla legge e risultando idonea a raggiungere il destinatario. Inoltre il ricorrente non ha contestato di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e non aveva sollevato in precedenza l'eccezione di nullità; la presenza del difensore nei gradi di merito avrebbe comunque sanato ogni eventuale vizio. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante per la validità dell'elezione di domicilio; la Corte non ha ritenuto che l'elezione durante la detenzione fosse vietata da questa disposizione, né idonea a determinare nullità delle notifiche.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina delle notificazioni e dell'elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che la norma non impedisca l'elezione di domicilio effettuata in stato di detenzione e quindi non fondi la nullità invocata.

  • art. 171 cod. proc. pen.

    La Corte lo invoca per escludere la nullità delle notificazioni: la notificazione all'indirizzo eletto dal difensore è ritenuta valida e idonea a raggiungere lo scopo dell'atto, perciò non si configura una nullità ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore effettuata mentre l'imputato è detenuto non è automaticamente nulla: salvo divieti espressi, può essere efficace ai fini delle notificazioni.
  • La nullità delle notificazioni va specificamente dedotta e tempestivamente eccepita nei gradi di merito; l'omessa deduzione può determinare la perdita dell'eccezione in Cassazione.
  • La presenza e l'attività del difensore di fiducia nei gradi successivi può sanare eventuali vizi di notifica, rendendo ininfluente un'irregolarità formale della notifica al destinatario.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e irrogare sanzioni pecuniarie (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) in relazione alla condotta che ha determinato l'inammissibilità.
  • Se il ricorrente non contesta l'effettiva conoscenza del processo, è difficile ottenere l'annullamento per vizi formali di notifica: la prova della mancata conoscenza è rilevante e deve essere adeguatamente documentata.

Testo integrale

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