Cassazione Penale, Sentenza n. 37423/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 06/03/2023 che aveva rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 15/07/2020, sostenendo di non aver compreso la lingua italiana, di non essere stato assistito da un interprete e che la sentenza non gli era stata tradotta. Rilevava che l'ordine di esecuzione era stato tradotto, elemento che proverebbe la sua ignoranza dell'italiano, e denunciava la motivazione dell'ordinanza come apodittica e contraddittoria per aver fatto riferimento esclusivo a un verbale di perquisizione extraprocessuale che attestava la conoscenza dell'italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, ritenendo che la Corte d'appello di Trieste avesse adeguatamente motivato la valutazione sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ugrin, sulla base dell'attestazione contenuta nel verbale di perquisizione del 13/03/2017 e dell'assenza di traduzioni di atti di primo grado e di eccezioni in merito. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza relativa all'obbligo di traduzione della sentenza di appello per l'imputato alloglotto che non comprende l'italiano, ma ha osservato che nel caso concreto la valutazione di fatto della Corte d'appello non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Sono i motivi di cassazione invocati (carenza/contraddittorietà della motivazione e vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero infondate perché la valutazione sulla conoscenza della lingua italiana è un accertamento di merito adeguatamente motivato dalla corte territoriale.
Norma richiamata in relazione alle garanzie per l'imputato alloglotto (assistenza dell'interprete/traduzione). La Corte ha considerato la questione della traduzione/assistenza alla luce degli elementi di fatto che dimostravano la conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità generale a regime intermedio per violazioni che incidono sul diritto di difesa, tra cui l'omessa traduzione della sentenza di appello per l'imputato che non comprende la lingua italiana. La Corte ha richiamato che l'omessa traduzione integra detta nullità se l'imputato non comprende l'italiano, ma ha ritenuto che nel caso concreto l'imputato fosse in realtà conoscitore della lingua.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma evocata per la condanna alle spese del giudizio di legittimità in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'ulteriore somma per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se l'imputato straniero non comprende la lingua italiana, la mancata traduzione della sentenza di appello configura una nullità che sospende i termini per proporre impugnazione di legittimità fino alla notifica della sentenza tradotta.
- La valutazione sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è un accertamento di fatto di competenza del giudice di merito: se adeguatamente motivato su elementi documentali (es. attestazioni di pubblici ufficiali, assenza di traduzioni e di eccezioni), non è sindacabile in sede di cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- Un verbale extraprocessuale redatto da pubblici ufficiali che attesti la comprensione dell'italiano può essere preso in considerazione dal giudice e costituire base logica per non disporre traduzioni, purché la valutazione risulti motivata e coerente con le altre risultanze processuali.
- La sola traduzione di un atto (ad es. ordine di esecuzione) non è necessariamente decisiva per dimostrare l'ignoranza della lingua: va valutata nel contesto complessivo delle prove e delle attestazioni sul punto.
- Per contestare la motivazione di una decisione occorre dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza di riferimento a elementi decisivi: affermazioni generiche sulla insufficienza della motivazione sono in genere inammissibili in cassazione.
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