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Ordinanza

Ordinanza n. 1228/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale n. 32 del 02.02.2026, notificata in data 12 febbraio 2026, avente ad oggetto l'applicazione di sanzione amministrativa opere abusive, del regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 01.02.2024 e della stessa delibera, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202602499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria per opere abusive, nonché regolamento comunale sulle sanzioni edilizie e relativa delibera commissariale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale recante l’applicazione di una sanzione amministrativa per opere abusive, oltre al regolamento comunale per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi e alla deliberazione commissariale con cui il regolamento è stato adottato. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti né contiene una specifica valutazione del fumus boni iuris. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ravvisabile il periculum in mora in ragione delle condizioni economiche della ricorrente, dedotte e corroborate da un principio di prova costituito dalle dichiarazioni ISEE depositate in giudizio. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza sanzionatoria impugnata sub a). Non risulta disposta la sospensione del regolamento o della deliberazione commissariale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 10 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il provvedimento motiva espressamente sul periculum in mora e dispone la sospensione dell’ordinanza sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nella valutazione della domanda cautelare, il pregiudizio grave e immediato può essere ravvisato nelle condizioni economiche del destinatario di una sanzione amministrativa quando tali condizioni siano dedotte e supportate almeno da un principio di prova documentale, come le dichiarazioni ISEE.
  • L’accoglimento della domanda cautelare può limitarsi alla sospensione dell’atto applicativo della sanzione, senza estendersi automaticamente agli atti generali o presupposti impugnati, qualora il giudice disponga espressamente soltanto la sospensione dell’ordinanza sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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