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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01707/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, ritenendola conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e della successiva adesione del controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, e la Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del Tribunale di Chieti. Prima della decisione della Corte, la società ha dichiarato che tra le parti era intervenuta una transazione che regolava ogni rapporto e ha quindi rinunciato agli atti del giudizio di cassazione. Il controricorrente ha aderito alla rinuncia. La controversia concreta non è ulteriormente descritta nel testo, sicché non è determinabile l'oggetto sostanziale originario della lite oltre al fatto che essa era stata definita transattivamente dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere conforme ai requisiti di legge; se validamente proposta, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, specie con adesione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato solo per qualificare la costituzione in proprio del controricorrente avvocato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude che la rinuncia al ricorso comporti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia validamente formulata al ricorso per cassazione, se conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'adesione del controricorrente alla rinuncia elimina la necessità di una pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • La rinuncia al ricorso non integra, di per sé, il presupposto per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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