Cassazione Penale, Ordinanza n. 14969/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere scriminata; il motivo è stato ritenuto una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese con motivazione logica e puntuale dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, criticando la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale; anche tale censura è stata considerata diretta contro un ragionamento privo di fratture logiche, fondato sull'atteggiamento oppositivo e violento dell'imputato, posto in essere per eludere un controllo antidroga da parte di pubblici ufficiali, nonché sul mancato riscontro delle dichiarazioni rese dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché il primo era solo riproduttivo di doglianze già valutate e il secondo si limitava a contestare, senza evidenziare reali vizi logici, la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello sulla condotta oppositiva e violenta tenuta per sottrarsi al controllo antidroga e sulla mancata conferma delle dichiarazioni difensive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della condanna, confermata in via di fatto dalla sentenza impugnata, consistente nella resistenza a pubblico ufficiale.
la Corte richiama la causa di giustificazione invocata dalla difesa, escludendone l'applicazione sulla base della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. deve essere esclusa quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente e puntuale, valorizzando le risultanze processuali e le concrete modalità della condotta.
- In sede di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura delle prove, se la decisione impugnata è sorretta da un percorso argomentativo logico e immune da fratture manifeste.
- Ai fini della configurazione della resistenza a pubblico ufficiale rileva anche una condotta oppositiva e violenta finalizzata a eludere un controllo di polizia, quando sorretta da adeguato riscontro probatorio.
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