Cassazione Penale, Sentenza n. 07608/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva ritenuto carente la gravità degli indizi in relazione al reato di falsità connessa alla attestazione, nella relazione tecnico-scientifica finale, del numero di animali utilizzati. Si contestava che Torella avesse indicato 150 topi nella relazione mentre i registri dimostravano l'effettivo impiego di 532, superando il numero autorizzato di 350 (con marginale aumento del 15%). Il Procuratore Generale deduceva che la documentazione e le comunicazioni con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, nonché le dichiarazioni del dott. Santucci, dimostravano la consapevolezza dell'imputato e dunque la sussistenza del dolo e dei gravi indizi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il Tribunale del Riesame per non aver valutato adeguatamente elementi decisivi (comunicazioni con ISS e Ministero, dichiarazioni del dott. Santucci, documentazione allegata) e per avere interpretato in modo illogico la scheda di valutazione retrospettiva. Ha inoltre richiamato l'obbligo, in capo al responsabile del progetto, di conoscere e rispettare la normativa settoriale (art. 32 d.lgs. n.26/2014) e ha disposto che il nuovo giudizio tenga conto di tali elementi nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
codice penale, artt. 476, secondo comma e 479
Le norme sono state richiamate in relazione alla contestata falsità nella attestazione del numero di animali; la valutazione in cassazione richiede di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo alla luce delle prove documentali e delle comunicazioni istituzionali
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, art. 32
la valutazione retrospettiva è effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile del progetto e verte - tra l'altro - sulla "specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate"; la scheda che deve essere a tal fine compilata dal responsabile del progetto chiede di "dichiarare il numero e le specie di animali utilizzati unitamente all'effettiva gravità delle procedure"
La Corte interpreta la norma nel senso che la scheda richiede la dichiarazione del numero totale e delle specie di animali effettivamente utilizzati (non solo di quelli sottoposti a procedure gravi) e che tale obbligo rientra nel patrimonio conoscitivo e di diligenza del responsabile del progetto
Direttiva 2010/63/UE (attuata dal d.lgs. n. 26/2014)
Richiamata come quadro sovranazionale di riferimento per la tutela degli animali utilizzati a fini scientifici e per l'interpretazione dell'art.32 del d.lgs. n.26/2014
Richiamato implicitamente: la Corte esclude che la mancata conoscenza della disciplina settoriale possa giustificare la carenza di consapevolezza dell'indagato, posto il suo ruolo e l'onere di diligenza professionale
Massime di principio
- Il responsabile scientifico di un progetto di ricerca in vivo è tenuto a conoscere e rispettare la normativa di riferimento e non può giustificare con ignoranza omissioni o inesattezze rilevanti nella documentazione ufficiale
- La scheda di valutazione retrospettiva (ai sensi dell'art.32 d.lgs. n.26/2014) richiede la dichiarazione del numero e della specie complessivamente utilizzati; non si limita agli animali sottoposti a procedure classificate come "gravi"
- La discrepanza tra dati dichiarati e registri/trasmissioni documentali costituisce un elemento probatorio significativo ai fini della valutazione della sussistenza del dolo e dei gravi indizi
- Le comunicazioni formali con autorità competenti (Ministero, ISS) e le dichiarazioni dei funzionari possono essere decisivi per dimostrare la consapevolezza del responsabile del progetto
- La valutazione dell'esigenza di misure cautelari interdittive deve considerare la natura delle condotte, la possibilità di reiterazione e la proporzionalità della misura (es. sospensione delle funzioni connesse alla ricerca in vivo)
- In caso di contrasto motivazionale o travisamento della prova, la Cassazione puo' annullare con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli elementi omessi o sottovalutati
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