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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24766/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta ferma, con esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la presenza di abitualità desunta da precedenti condanne per evasione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo, con unico motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un vizio di motivazione sul grado di offensività della condotta. La Corte rileva che il motivo riproduce sostanzialmente una censura già proposta in appello ed è quindi aspecifico. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta congrua perché la Corte territoriale ha valorizzato due pregresse condanne dell'imputato per evasione, indice di comportamento abituale incompatibile con la particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile quando il comportamento del reo risulti abituale; la presenza di pregresse condanne per lo stesso tipo di reato è stata valorizzata per escluderne l'applicabilità.

Massime di principio

  • La censura per mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in una mera reiterazione delle doglianze già sollevate in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può escludere la non punibilità se emergono elementi di abitualità della condotta, desumibili anche da pregresse condanne per reati della stessa indole o comunque indicativi di reiterazione comportamentale.
  • La motivazione che fonda il diniego della particolare tenuità sul dato dei precedenti penali è congrua quando questi sono specificamente richiamati e collegati alla valutazione di abitualità richiesta dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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