Sentenza del 10/04/2018 n. 1595 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contratto standard - Assenza criteri determinazione corrispettivo - Società in liquidazione - Costo superiore ai ricavi - Comportamento antieconomico - Sussiste - Deducibilità costo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per sponsorizzazioni. L'Ufficio li aveva contestati perché il contratto standard non indicava le modalità di determinazione del corrispettivo, le fatture erano generiche e la documentazione prodotta non dimostrava l'effettivo ammontare e la riferibilità delle prestazioni. Inoltre, la società era in liquidazione e aveva dichiarato ricavi modesti, notevolmente inferiori ai costi di sponsorizzazione, evidenziando un comportamento antieconomico.
La decisione
La contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta corretta. È stata esclusa la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per mancanza dei requisiti di certezza e determinabilità previsti dall'art. 109 del d.P.R. 917/1986. La standardizzazione del contratto, la genericità delle fatture, l'assenza di criteri oggettivi per quantificare il corrispettivo e l'insufficiente documentazione non hanno consentito di provare il reale ammontare dei costi. Anche la sproporzione tra costi e ricavi e lo stato di liquidazione hanno costituito elementi presuntivi di antieconomicità.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La deduzione dei componenti negativi di reddito richiede che il costo sia certo e determinabile nel suo ammontare, oltre a essere adeguatamente documentato e inerente all'attività. Nel caso esaminato, tali requisiti non sono stati provati.
Massime di principio
- Per dedurre costi di sponsorizzazione non è sufficiente produrre un contratto standard e fatture generiche: occorre documentare concretamente la prestazione, il beneficiario, le modalità di esecuzione e i criteri di determinazione del corrispettivo.
- La mancanza di elementi che rendano il costo certo e determinabile può comportare il disconoscimento fiscale della deduzione, anche se il contratto e le fatture formalmente esistono.
- Una significativa sproporzione tra costi sostenuti e ricavi realizzati può essere valutata dall'Amministrazione finanziaria come indice di comportamento antieconomico e può richiedere al contribuente una giustificazione economica specifica.
- Lo stato di liquidazione della società e l'assenza di una ragionevole prospettiva di profitto possono rafforzare i dubbi sull'inerenza e sull'effettività di spese sostenute in misura elevata.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare prove dettagliate dell'attività di sponsorizzazione, quali materiali pubblicitari, report, dati sulla visibilità ottenuta, pagamenti tracciabili, criteri di calcolo del compenso e documentazione delle prestazioni effettivamente rese.
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