Sentenza del 10/04/2018 n. 253 - Comm. Trib. Prov. Padova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2012, contestando numerosi profili formali e sostanziali: validità della firma digitale e dell'attestazione di conformità, difetto di delega del funzionario firmatario, carenza di motivazione, mancata allegazione della documentazione, erroneità dei dati dello spesometro e illegittima qualificazione delle fatture come relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Nel merito, l'Agenzia aveva ritenuto indeducibili 20 fatture, per imponibile complessivo di 16.000 euro oltre IVA, emesse dall'Associazione Sportiva Basket Team 2000, mentre la società aveva già riconosciuto e regolarizzato 10 fatture, per 8.000 euro oltre IVA, mediante dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso. La controversia si è quindi concentrata soprattutto sulla correttezza del raddoppio delle fatture e degli importi risultante dallo spesometro elaborato dall'Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto legittima la costituzione telematica dell'Agenzia nonostante il ricorso cartaceo e ha respinto le censure relative alla firma digitale, all'attestazione di conformità e alla delega del funzionario firmatario. Ha tuttavia accolto il ricorso nel merito, rilevando che lo spesometro completo prodotto dai contribuenti dimostrava l'esistenza di sole 10 fatture dell'Associazione, per 8.000 euro complessivi, già regolarizzati dalla società. La tesi dell'errore o duplicazione dei dati dello spesometro è stata confermata anche dal confronto con le fatture della società di commercialisti Ed.Dat., che risultavano raddoppiate nell'elaborazione dell'Agenzia. Gli avvisi, fondati sul raddoppio non provato delle operazioni, sono stati pertanto annullati. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
La nullità dell'avviso è prevista qualora manchi la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La delega di firma deve riferirsi a un funzionario individuato e a specifici atti; non è necessario che sia indicata nell'avviso, ma, se contestata, l'Amministrazione deve provarne l'esistenza. Nel caso concreto la delega nominativa, temporalmente valida e riferita agli atti emessi è stata ritenuta sufficiente.
Artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale
Le copie analogiche di documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale quando la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato.
Un avviso di accertamento formato digitalmente e notificato in copia cartacea è valido se la copia è attestata conforme all'originale da un funzionario autorizzato. Un disconoscimento della conformità deve essere specifico, esplicito e accompagnato da elementi concreti.
Art. 2, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria.
La limitazione riferita alle attività di controllo fiscale è stata interpretata restrittivamente: essa riguarda l'attività ispettiva e investigativa, non l'avviso di accertamento, che è un provvedimento amministrativo successivo e può essere formato secondo le regole digitali.
Art. 21 del d.l. n. 78 del 2010
Disciplina lo spesometro, cioè la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. I dati estratti dall'Amministrazione possono costituire elementi di accertamento, ma devono essere verificati e non possono prevalere automaticamente su documentazione completa e coerente del contribuente che dimostri errori o duplicazioni.
Art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986
Riguarda i requisiti di deducibilità dei costi d'impresa; nel caso concreto la questione della deducibilità delle 10 fatture riconosciute come inesistenti è rimasta sostanzialmente assorbita, poiché il ricorso è stato accolto per l'erronea quantificazione operata dall'Ufficio.
Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
Consentono all'Amministrazione di invitare il contribuente a comparire e a produrre documenti utili al controllo. La mancata risposta all'invito non impedisce al contribuente di contestare successivamente l'accertamento, ma può incidere sulla disponibilità e sulla valutazione degli elementi probatori.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente
Impone una motivazione adeguata degli atti tributari e, nei casi previsti, l'allegazione o la riproduzione degli atti richiamati. Le relative censure non sono state esaminate nel merito perché il ricorso è stato accolto sulla questione dell'errata quantificazione.
Art. 29 del d.l. n. 78 del 2010
Prevede requisiti formali degli avvisi di accertamento esecutivi, inclusi elementi relativi agli importi dovuti, alla riscossione e ai responsabili del procedimento. Anche tali questioni sono state assorbite dall'annullamento degli avvisi per l'erroneità del dato sostanziale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fonda un accertamento su dati informatici o banche dati, il contribuente può contestarli producendo la documentazione originaria e completa da cui emergano errori, duplicazioni o inesattezze. Il dato elaborato dall'Ufficio non è intangibile e deve essere verificato.
- La prova documentale coerente e non contestata, soprattutto se supportata dal confronto con i dati del fornitore, può prevalere su una semplice tabella riepilogativa generata dal software dell'Amministrazione.
- La regolarizzazione spontanea di una parte delle operazioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso può costituire un riconoscimento dell'esistenza dell'illecito per quella parte, ma non dimostra automaticamente l'esistenza di ulteriori operazioni o importi contestati dall'Ufficio.
- La contestazione della firma digitale o della copia cartacea di un atto tributario deve essere specifica: è generalmente sufficiente che l'Amministrazione dimostri la validità del certificato di firma e l'autorizzazione del funzionario che attesta la conformità.
- In caso di contestazione della delega di firma, l'Amministrazione deve produrre una delega riferita a un soggetto nominativamente individuato, a un periodo determinato e a categorie di atti coerenti con l'avviso.
- Nel processo tributario telematico, la scelta del ricorrente di depositare il ricorso in forma cartacea non impedisce all'Amministrazione di costituirsi telematicamente, soprattutto nel regime transitorio in cui le modalità telematiche erano facoltative.
- Errori procedurali o formali possono essere assorbiti quando il giudice accoglie il ricorso per una ragione sostanziale decisiva, come l'errata quantificazione della maggiore imposta.
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