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Sentenza

Sentenza del 10/04/2018 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Novara

Imposte dirette - Dichiarazione dei redditi - Attività estere - Criteri di valutazione da indicare nel quadro RW del Modello Unico. Omessa compilazione - Sanzione per omessa indicazione del valore delle attività al momento in cui la disponibilità all'estero è stata costituita - Legittimità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il criterio temporale da utilizzare per indicare nel quadro RW del Modello Unico il valore degli investimenti e delle attività estere. In particolare, si discuteva se il contribuente dovesse dichiarare il valore delle attività riferito al momento in cui la disponibilità all'estero era stata originariamente costituita oppure il valore degli investimenti al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La sentenza ha escluso la legittimità della sanzione basata sull'omessa indicazione del valore delle attività al momento della costituzione della disponibilità estera. Ha affermato che l'obbligo dichiarativo deve essere interpretato nel senso che il valore degli investimenti esteri va indicato con riferimento al momento della dichiarazione, non al momento storico in cui la disponibilità era stata costituita. Ne consegue l'annullamento, o comunque l'esclusione della sanzione fondata sul criterio temporale ritenuto errato.

Norme richiamate

  • Disciplina del quadro RW del Modello Unico in materia di investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero

    L'obbligo di monitoraggio fiscale richiede l'indicazione del valore delle attività estere secondo il valore rilevante al momento della dichiarazione, e non secondo il valore storico esistente quando la disponibilità all'estero è stata costituita.

  • Normativa sulle sanzioni per l'omessa o infedele compilazione del quadro RW

    La sanzione non può essere applicata quando si fonda esclusivamente sulla mancata indicazione del valore al momento della costituzione dell'investimento, se la norma impone invece di considerare il valore al momento della dichiarazione.

Massime di principio

  • Per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all'estero, il valore da riportare nel quadro RW deve essere normalmente determinato con riferimento al momento previsto per la dichiarazione, non al momento originario di acquisizione o costituzione della disponibilità.
  • Una sanzione tributaria deve basarsi su una violazione effettivamente prevista dalla norma e non può essere irrogata applicando un criterio di valorizzazione non imposto dalla disciplina dichiarativa.
  • Quando la normativa non richiede espressamente il valore storico dell'investimento, l'Amministrazione non può considerare omessa l'indicazione solo perché il contribuente non ha riportato il valore originario della disponibilità estera.
  • La decisione riguarda il criterio di valutazione dichiarativa e non esclude, in generale, l'obbligo di monitorare e dichiarare correttamente le attività estere secondo le regole applicabili al periodo d'imposta.

Testo integrale

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