Sentenza del 10/04/2018 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Processo tributario - Prova irritualmente ottenuta - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nel processo tributario, non opera in via generale il principio dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione interna prevista per la richiesta di dati bancari non impedisce all'Amministrazione finanziaria di utilizzare le informazioni ottenute ai fini dell'accertamento tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i dati relativi ai conti correnti bancari fossero inutilizzabili perché acquisiti senza la preventiva autorizzazione del comandante di zona della Guardia di Finanza, richiesta dalla disciplina delle indagini finanziarie. La questione riguardava quindi gli effetti della violazione delle formalità autorizzative sull'utilizzabilità della prova nel procedimento tributario.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie e acquisizione dei dati bancari
L'autorizzazione del comandante di zona della Guardia di Finanza è considerata una formalità interna o organizzativa. La sua omissione non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei dati bancari acquisiti.
Principio processuale dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita nel processo tributario
Nel processo tributario non vige, in termini generali, un principio che escluda automaticamente ogni prova acquisita in violazione di formalità procedurali. L'utilizzabilità della prova dipende dalla specifica disciplina applicabile e dall'eventuale previsione espressa di una sanzione.
Massime di principio
- La violazione di una formalità prevista per l'acquisizione di dati fiscali non comporta automaticamente l'esclusione della prova dal processo tributario.
- Per ottenere l'inutilizzabilità di una prova irritualmente acquisita occorre individuare una norma che preveda espressamente tale conseguenza oppure dimostrare una lesione sostanziale di diritti tutelati.
- Le autorizzazioni richieste nei rapporti interni tra organi dell'Amministrazione possono avere natura organizzativa e, se manca una sanzione specifica, la loro omissione può non incidere sulla validità dell'accertamento.
- La sola assenza dell'autorizzazione del comandante di zona della Guardia di Finanza non è sufficiente, di per sé, a escludere l'utilizzabilità dei dati bancari nel procedimento tributario.
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