Sentenza del 10/04/2018 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva l'illegittimità delle intimazioni perché, a seguito degli eventi sismici del 2002, sarebbe stata sospesa la riscossione degli importi dovuti. Deduceva inoltre la nullità delle notifiche, asseritamente eseguite presso un domicilio non più attuale, e la mancata sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento. Contestava anche la prescrizione delle tasse automobilistiche e chiedeva l'annullamento delle intimazioni e delle cartelle. La Regione replicava che si trattava di una sospensione temporanea del pagamento e non dell'estinzione dei tributi, mentre la Provincia eccepiva di non essere il soggetto creditore né l'ente che aveva emesso i ruoli.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione su alcune intimazioni e respinto il ricorso per il resto. In appello, la Commissione ha rigettato integralmente le doglianze del contribuente, ritenendo legittime le intimazioni emesse dalla Regione e dal Comune. Ha stabilito che le tasse automobilistiche erano fondate su atti impositivi divenuti definitivi e non più contestabili nel merito; la cartella o l'intimazione poteva essere impugnata soltanto per vizi propri. Ha inoltre escluso la prescrizione delle tasse automobilistiche relative alle annualità 2000, 2001 e 2002, poiché gli avvisi di accertamento erano stati notificati entro il termine triennale e non erano stati impugnati tempestivamente. La Provincia è stata estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di appello in favore della Regione, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Normativa sulla sospensione dei tributi conseguente agli eventi sismici del 2002
La sospensione del pagamento non equivale all'annullamento o all'estinzione dell'obbligazione tributaria; salvo specifiche disposizioni di esenzione o definizione, il tributo resta dovuto.
Normativa sulla prescrizione delle tasse automobilistiche
Il termine prescrizionale indicato dalla sentenza è triennale, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento. La notifica tempestiva dell'avviso di accertamento impedisce la prescrizione.
Norme sull'impugnazione degli atti della riscossione
Quando l'atto impositivo presupposto è divenuto definitivo per mancata impugnazione, la successiva cartella o intimazione non consente di riaprire il merito della pretesa, ma può essere contestata soltanto per vizi propri.
Norme sulla legittimazione passiva nel processo tributario
Deve essere convenuto il soggetto che ha emesso l'atto o che è titolare del credito tributario. L'ente privo di potere impositivo o di una pretesa creditoria nei confronti del contribuente deve essere estromesso dal giudizio.
Massime di principio
- La sospensione temporanea dei pagamenti prevista per eventi emergenziali non comporta automaticamente la cancellazione dei tributi: occorre verificare se la legge preveda anche esenzioni, riduzioni o definizioni agevolate.
- Un avviso di accertamento notificato regolarmente e non impugnato nei termini diventa definitivo; in seguito non è normalmente possibile contestare nuovamente il merito del tributo mediante impugnazione della cartella o dell'intimazione.
- La prescrizione deve essere verificata considerando la data di notifica degli atti interruttivi. Una notifica effettuata entro il termine applicabile può impedire il maturare della prescrizione.
- Le contestazioni relative alla notifica devono essere supportate da elementi concreti, come la prova del domicilio corretto, delle variazioni anagrafiche opponibili e delle modalità effettivamente utilizzate per la notifica.
- Nel giudizio devono essere chiamati gli enti effettivamente titolari del credito o responsabili dell'emissione dell'atto; l'ente privo di legittimazione passiva può essere estromesso.
- Le spese di giudizio possono essere poste a carico del contribuente quando il ricorso o l'appello vengono rigettati.
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