Sentenza del 10/04/2018 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Esenzione tributaria indennità di trasferta - Ore di lavoro straordinario - Indispensabilità documentazione giustificativa delle spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le somme indicate nel CUD e nelle buste paga come "trasferte Italia", corrisposte senza ritenute fiscali e contributive. Secondo l’Ufficio, tali somme non remuneravano effettive trasferte fuori dal territorio comunale, ma coincidevano con le ore di lavoro straordinario, costituendo quindi un meccanismo volto a eludere la tassazione e a ridurre il costo del lavoro. Il ricorrente sosteneva invece che si trattasse di indennità di trasferta, oppure, in subordine, di indennità di disagio o diarie di missione. Contestava inoltre la validità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione e per mancata esibizione della delega alla sottoscrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha stabilito che, per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 5, TUIR, non sono sufficienti lettere d’incarico o ordini di servizio generici: occorrono note spese nominative e dettagliate e documenti giustificativi delle spese, quali fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti di viaggio e pedaggi, con date e orari coerenti con la trasferta. Nel caso concreto il lavoratore non aveva fornito tale documentazione; inoltre, la Guardia di Finanza aveva accertato che i soci lavoravano sempre presso lo stesso reparto e che gli importi delle "trasferte Italia" corrispondevano esattamente alle ore di straordinario. È stata dichiarata inammissibile la questione relativa alle sanzioni perché proposta tardivamente in appello. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 51, comma 5, del TUIR
Indennità per le trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale
L’esenzione o il regime agevolato delle indennità di trasferta presuppone una trasferta effettiva fuori dal territorio comunale e deve essere dimostrato mediante documentazione idonea delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. Le sole lettere d’incarico o gli ordini di servizio generici non sono sufficienti.
Art. 51, comma 6, del TUIR
La disposizione relativa ai lavoratori trasfertisti non è applicabile quando non è provato lo svolgimento abituale dell’attività fuori dal territorio comunale.
Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
È richiamato come criterio interpretativo per leggere in modo coordinato la disciplina delle indennità di trasferta e delle relative spese.
Art. 32 della legge n. 546/1992
La questione relativa alle sanzioni, sollevata per la prima volta con memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo, è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in appello.
Cassazione civile, sentenze n. 6650/2006, n. 14570/2001 e n. 63007/1998
Sono richiamate a sostegno del principio secondo cui la documentazione delle trasferte e delle spese sostenute è indispensabile per fruire dell’esenzione tributaria.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione fiscale sulle indennità di trasferta è necessario dimostrare concretamente che la trasferta si è svolta fuori dal territorio comunale e non è sufficiente una previsione contrattuale astratta o un ordine di servizio generico.
- La documentazione dovrebbe essere nominativa, dettagliata e coerente: note spese, fatture, ricevute, scontrini, biglietti e pedaggi devono indicare o consentire di verificare date, orari e luogo della trasferta.
- Se gli importi qualificati come trasferte coincidono sistematicamente con le ore di lavoro straordinario, l’Amministrazione può considerarli retribuzione ordinaria o straordinaria occultamente qualificata come indennità esente.
- La prova della trasferta grava sostanzialmente sul contribuente o sul lavoratore che invoca il regime agevolato, anche quando l’indennità è prevista dal contratto o dai regolamenti aziendali.
- In caso di contestazione giudiziale, le eccezioni e le domande devono essere formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo; questioni nuove introdotte solo in appello possono essere dichiarate inammissibili.
- La qualificazione contabile o descrittiva di una voce retributiva non è decisiva: prevalgono la sua effettiva funzione economica e i dati concreti risultanti da turni, presenze, piani di lavoro e documentazione aziendale.
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