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Sentenza

Sentenza del 29/03/2016 n. 1558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni tributarie e sanzioni - Provvedimento di irrogazione sanzioni - Ritardato invio telematico di plurime dichiarazioni dei redditi - Concorso materiale omogeneo delle violazioni formali - Sussiste - Cumulo giuridico delle sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 472/1997 alla sanzione irrogata per il ritardato invio telematico di 66 dichiarazioni dei redditi dei clienti del commercialista. Secondo l'Amministrazione, le violazioni non sarebbero state meramente formali e il cumulo giuridico sarebbe stato incompatibile con la disciplina del d.lgs. 241/1997. Il contribuente sosteneva invece che i ritardi, inferiori a due ore, non avevano arrecato alcun pregiudizio al gettito o all'attività di accertamento e che doveva applicarsi il cumulo giuridico.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva ridotto la sanzione da 34.056 euro a 654 euro. Ha ritenuto configurabile un concorso materiale omogeneo di violazioni formali, poiché il ritardato invio di più dichiarazioni non aveva prodotto alcun danno agli interessi erariali né ostacolato l'accertamento, considerata anche la brevità del ritardo. Pertanto, è stato applicato il cumulo giuridico, con aumento di un quarto della sanzione relativa alla violazione più grave. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7-bis del d.lgs. 241/1997

    Prevede la sanzione per il ritardato o omesso invio telematico delle dichiarazioni da parte dell'intermediario.

  • Art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. 241/1997

    Rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie contenute nel d.lgs. 472/1997.

  • Art. 12, comma 1, del d.lgs. 472/1997

    diverse violazioni formali della medesima disposizione commesse anche con più azioni od omissioni

    Consente il cumulo giuridico anche quando più violazioni omogenee siano commesse con condotte materiali distinte, purché abbiano natura formale e non arrechino un concreto pregiudizio al gettito o all'attività di controllo.

  • D.lgs. 472/1997, disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie

    La disciplina generale può essere applicata alle violazioni degli intermediari fiscali quando non vi siano incompatibilità con la normativa specifica.

Massime di principio

  • Il ritardato invio di più dichiarazioni può costituire concorso materiale omogeneo di violazioni formali, anche se ogni dichiarazione integra una distinta violazione.
  • Il cumulo giuridico è applicabile quando il ritardo non compromette il gettito tributario né ostacola in concreto l'accertamento o la riscossione.
  • La natura formale della violazione non dipende esclusivamente dal fatto che l'autore sia un intermediario: anche le condotte dell'intermediario possono essere considerate puramente formali se producono soltanto ritardi o difficoltà operative.
  • La valutazione deve considerare concretamente durata del ritardo, pregiudizio arrecato all'Erario e incidenza sull'attività di controllo; ritardi minimi e privi di conseguenze sostanziali favoriscono l'applicazione del cumulo giuridico.
  • L'orientamento richiamato ammette il cumulo giuridico per violazioni commesse con più azioni od omissioni, superando l'opposto precedente che lo escludeva per il concorso materiale.

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