Cassazione Penale, Sentenza n. 37746/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fabrello impugnava l'ordinanza del 7/04/2025 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello da lui depositato il 25/02/2025 avverso la sentenza del 18/11/2024 del Tribunale di Vicenza. Il ricorrente sosteneva che, dalla intestazione della sentenza e dal verbale d'udienza, il giudice monocratico si era riservato novanta giorni per il deposito della motivazione; tale termine non era però riportato nella sentenza scritta, e questa omissione avrebbe indotto la Corte d'appello ad applicare il termine ordinario di quindici giorni, portando alla dichiarazione di tardività dell'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che nella sentenza del 18/11/2024 non fosse indicato alcun termine diverso da quello di legge per il deposito della motivazione e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il verbale d'udienza attestava che il termine di deposito fosse di giorni 15. La sentenza è risultata depositata in cancelleria il 2/12/2024 e, ai sensi dell'art. 585, lett. b), cod. proc. pen., dal 4/12/2024 è decorrso il termine di trenta giorni per proporre appello: l'appello effettivamente depositato il 25/02/2025 è quindi tardivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la lett. b) dell'art. 585 ritenendo decorso il termine di trenta giorni per proporre l'appello a partire dal 4/12/2024 in relazione al deposito in cancelleria della sentenza il 2/12/2024.
Massime di principio
- Il termine per il deposito della motivazione deve risultare dal dispositivo della sentenza o dal verbale d'udienza: in mancanza di indicazione diversa si applica il termine legale (quindici giorni).
- Il termine per proporre impugnazione va calcolato sul presupposto della data effettiva di deposito della sentenza in cancelleria; è essenziale accertare e documentare la data di deposito.
- Se esiste divergenza tra la versione scritta della sentenza e il verbale d'udienza, il verbale può essere determinante: tuttavia la parte che contesta il computo deve produrre prova chiara e coerente del termine diverso invocato.
- Prima di depositare un ricorso tardivo conviene verificare con attenzione dispositivi, verbali e ricevute di deposito; in assenza di prova certa di un termine riservato più lungo, i termini legali e quelli previsti dall'art. 585 saranno applicati rigorosamente.
- In caso di errore apparente dovuto ad omissioni formali nella sentenza, la possibilità di ottenere rettifica o rinnovazione del termine è limitata se non sussiste documentazione probatoria forte: pertanto conservare e produrre tempestivamente ogni atto (verbali, comunicazioni di deposito) è fondamentale.
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