Cassazione Penale, Ordinanza n. 01399/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sul carattere meramente reiterativo delle censure, già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di appello con argomenti giuridici ritenuti congrui dalla Suprema Corte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Dall'ordinanza risulta che il gravame si limitava a riproporre censure già formulate in precedenza in tema di recidiva, diniego delle circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni con cui la Corte territoriale aveva già motivatamente disatteso tali doglianze. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo meramente riproduttivo e quindi inammissibile, perché non introduceva profili nuovi né evidenziava un vizio effettivo della decisione impugnata.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che egli abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per escludere l'esonero dalla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso quando il ricorrente non abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze su recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio devono indicare in modo puntuale i vizi della decisione di merito; la mera reiterazione di contestazioni già disattese non integra un valido motivo di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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