Cassazione Civile, Ordinanza n. 12005/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo della procedura)
La controversia
Nel corso di una procedura di concordato preventivo, il giudice delegato, su istanza del commissario liquidatore, aveva chiarito che tutte le transazioni di valore superiore a 50.000 euro compiute dalla società dovessero essere previamente autorizzate, senza distinguere tra operazioni attive e passive. La società ha impugnato il decreto del Tribunale che aveva rigettato i reclami contro quel provvedimento, proponendo ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. con tre motivi. Il controricorrente ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il decreto non avesse natura decisoria e definitiva.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione pregiudiziale del controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato non fosse assoggettabile a ricorso straordinario ex art. 111 Cost., perché privo dei requisiti di decisorietà e definitività: esso non decideva su diritti soggettivi, ma si limitava a dettare o chiarire regole meramente esecutive interne alla procedura concorsuale, con efficacia endoconcorsuale e natura ordinatoria. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è proponibile solo contro provvedimenti giurisdizionali aventi caratteri di decisorietà e definitività, idonei a incidere irrevocabilmente su diritti soggettivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano natura decisoria e definitività; non basta la forma del decreto o dell'ordinanza.
- Un provvedimento emesso nell'ambito di una procedura concorsuale che si limiti a dettare o chiarire regole operative di svolgimento della procedura, senza incidere su diritti soggettivi in via irretrattabile, ha natura ordinatoria ed efficacia endoconcorsuale e non è ricorribile ex art. 111 Cost.
- La mancanza del requisito della decisorietà comporta l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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