Cassazione Penale, Ordinanza n. 34264/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Pordenone, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati. Sosteneva che il giudice avesse erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso, nonostante, a suo dire, gli illeciti presentassero omogeneità di condotta, commissione in un arco temporale ristretto (anno 2020) e medesimo modus operandi, consistito nel rendersi disponibile, dietro compenso, all'intestazione di carte prepagate o Postepay utilizzate da correi per realizzare truffe e frodi informatiche. La ricorrente richiamava giurisprudenza di legittimità sui criteri di accertamento dell'unicità del disegno criminoso. La Corte ha però ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato tali principi, valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive e la presenza di diversi concorrenti in taluni episodi, elementi incompatibili con un programma criminoso unico e originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione del Tribunale di Pordenone, che aveva escluso la continuazione sulla base della distanza temporale tra i reati, della diversità del modus operandi e dell'assenza di elementi idonei, oltre la mera omogeneità tipologica dei fatti, a dimostrare una programmazione unitaria sin dall'origine. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio della colpa nella proposizione di un'impugnazione irrituale.
Norme richiamate
norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati separatamente giudicati, ma solo previa rigorosa verifica dell'unicità del disegno criminoso
richiamato come base normativa dell'istanza di continuazione in sede esecutiva
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione inammissibile
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa e approfondita sulla preesistenza di un programma criminoso unitario, almeno nelle sue linee essenziali, al momento della commissione del primo reato.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la comunanza del bene giuridico offeso costituiscono solo indici possibili dell'unicità del disegno criminoso, ma non sono di per sé sufficienti a provarla.
- Quando i reati sono commessi a distanza temporale l'uno dall'altro, può presumersi l'assenza di una specifica progettazione originaria dei fatti successivi, salvo prova contraria; in tal caso la continuazione va esclusa.
- La valutazione della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti di fatto.
- La mera serialità o ripetitività di reati analoghi non implica automaticamente un unico programma delittuoso, potendo ciascun episodio derivare da scelte successive, contingenti o occasionali.
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