Cassazione Penale, Sentenza n. 8129/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, denunciando vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Sosteneva che il giudice non aveva adeguatamente considerato la novita emersa nel giudizio di primo grado: l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e il riconoscimento della provocazione, fattori che avrebbero ridimensionato la gravita del fatto e attenuato le esigenze cautelari
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse invece valutato la novita e l'avesse giudicata non idonea ad incidere sul quadro cautelare, alla luce delle modalita particolarmente violente del fatto e dei plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, tra cui episodi di evasione. La Corte ha considerato la motivazione del Tribunale logica e sufficiente e ha quindi confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; la cancelleria e stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
menzionata nel provvedimento per gli adempimenti di cancelleria
norma richiamata per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi successivi alla declaratoria d'inammissibilita, in particolare relative all'esecuzione delle sanzioni pecuniarie o adempimenti connessi
Massime di principio
- L'esclusione di aggravanti o il riconoscimento della provocazione nel giudizio di merito non comportano automaticamente la modifica o la revoca di misure cautelari: il giudice deve valutare l'insieme del quadro cautelare, comprese modalita dell'azione e precedenti dell'imputato
- La rilevanza di precedenti penali specifici, e di atti come le evasioni, puo giustificare la permanenza della custodia cautelare se indicativi di disprezzo per le regole e di incapacita di auto-contenimento
- In un ricorso avverso provvedimenti cautelari il ricorrente deve dimostrare in modo concreto e persuasivo che le novita emerse incidono sulle esigenze cautelari; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
- Il giudice e tenuto a fornire una motivazione adeguata che consideri e confronti espressamente gli elementi nuovi; tuttavia la Corte di legittimita valuta la sufficienza e la logicita della motivazione e non puo sostituirsi al merito se le argomentazioni sono coerenti
- La declaratoria di inammissibilita puo comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; va quindi valutata la fondatezza preventiva del gravame prima di proporre ricorso
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