Cassazione Penale, Ordinanza n. 33098/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità e ha irrogato una pena detentiva di anni uno di reclusione. Il primo motivo contesta le valutazioni delle condizioni di luminosità e, più in generale, la ricostruzione del controllo effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria in sede di arresto in flagranza, deducendo una censura che la Corte ritiene meramente fattuale e reiterativa. Il secondo motivo riguarda la sospensione condizionale della pena: si deduce, in sostanza, l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, ma la Corte osserva che la pena inflitta, anche considerando una precedente sospensione già concessa per una pena pari ad anni uno e mesi quattro, supera i limiti di ammissibilità per la seconda concessione del beneficio, non essendo il ricorrente infra ventunenne. La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto, in particolare delle condizioni di luminosità e dell'attendibilità del controllo svolto dalla polizia giudiziaria, profili non sindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione non illogica e puntuale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la pena concretamente inflitta, pari a un anno di reclusione, sommata alla precedente pena già sospesa di un anno e quattro mesi, supera il limite di ammissibilità per la concessione della sospensione condizionale per la seconda volta, non ricorrendo la speciale disciplina prevista per i soggetti infra ventunenni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie, quando la motivazione di merito dia conto in modo non illogico e coerente degli elementi di fatto posti a base della decisione.
- Le censure che si limitano a contestare apprezzamenti di fatto, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, sono manifestamente infondate.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa per una seconda volta se il cumulo tra la pena in concreto irrogata e quella già oggetto di precedente sospensione supera i limiti di ammissibilità previsti dalla legge, salvo le ipotesi speciali espressamente contemplate, come quella dei soggetti infra ventunenni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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