Cassazione Civile, Ordinanza n. 25674/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da alcuni soggetti nei confronti di un istituto di credito, sulla base di una garanzia fideiussoria prestata dalla banca, per il pagamento di una somma di oltre 815 mila euro oltre interessi e spese. L’istituto di credito aveva proposto opposizione, parzialmente accolta in primo grado e poi confermata in appello. Avverso la sentenza della Corte d’appello la società concessionaria autostradale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi; anche i beneficiari del decreto ingiuntivo hanno resistito ai ricorsi. Prima dell’udienza le parti hanno però raggiunto un accordo: la società ricorrente principale ha rinunciato al proprio ricorso chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; la banca ha accettato la rinuncia al ricorso principale e ha rinunciato a sua volta al ricorso incidentale; i resistenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso principale. La Corte ha quindi preso atto delle rinunce e delle intese tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti. Ha affermato che, in caso di rinuncia rituale al ricorso principale e al ricorso incidentale, l’estinzione del giudizio va dichiarata anche se l’accettazione della rinuncia incidentale non risulti espressa, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e determina il venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a produrre effetti processuali e può portare all’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione del giudizio non si applica il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio: non richiede l’accettazione della controparte per essere efficace sul piano processuale.
- Quando sia validamente rinunciato il ricorso principale e, se del caso, il ricorso incidentale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
- L’estinzione del giudizio non comporta l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per l’inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione.
- Le spese di lite possono essere compensate in presenza di espressa richiesta delle parti e/o di un complessivo assetto transattivo che giustifichi la regolazione compensativa.
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