Cassazione Penale, Ordinanza n. 08439/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 31 gennaio 2024 del tribunale di sorveglianza di Ancona. La Corte ha esaminato solo il profilo preliminare dell'ammissibilità dell'impugnazione: poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 che esclude la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorrente non era pertanto legittimato a proporre l'atto in proprio. Non emergono dal testo i motivi sostanziali avverso l'ordinanza di sorveglianza, perché il ricorso viene definito in rito per inammissibilità originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio e de plano la causa di inammissibilità derivante dalla proposizione personale dell'impugnazione da parte di un soggetto privo di legittimazione processuale. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato nei casi disciplinati dalla riforma; l'atto deve essere sottoscritto da difensore abilitato.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La Corte può dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso quando la causa è rilevabile immediatamente.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione per i provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro provvedimenti successivi al 3 agosto 2017 non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte del soggetto non legittimato integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi per escluderne la colpa, dispone anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La valutazione sulla colpa ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria richiede elementi specifici che nel caso concreto non risultavano dal ricorso o dagli atti.
Come è indicizzato
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