Cassazione Penale, Ordinanza n. 39847/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri coimputati, di un tentativo di furto con destrezza di un telefono cellulare, con condanna confermata in appello. Con il ricorso per cassazione ha dedotto due motivi formalmente qualificati come vizi di motivazione, contestando la valutazione della Corte territoriale in punto di continuazione ex art. 81 c.p. rispetto a precedenti delitti giudicati con altra sentenza del Tribunale di Milano del 13 aprile 2024. In particolare ha sostenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso, nonostante la prospettata identità di qualificazione giuridica, e che la decisione fosse frutto di una lettura non condivisa degli elementi già esaminati. La Corte ha però rilevato che il giudice di merito aveva motivato specificamente su tutti gli indicatori rilevanti, valorizzando il tempo trascorso tra le condotte, la loro natura occasionale e l'approfittamento di circostanze agevolatrici, ritenendo incompatibile tale quadro con una previa programmazione delle condotte e ravvisando piuttosto un'abitualità delittuosa che una continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello completa e non manifestamente illogica sulla insussistenza della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo come base normativa del concorso di persone nel reato contestato.
Richiamato come norma incriminatrice del furto.
Richiamato come aggravante del furto con destrezza.
Richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e precedenti reati.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
La continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori e la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; non basta la presenza di alcuni indici se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
L'identità del disegno criminoso non può essere riconosciuta in base al solo dubbio sulla sua esistenza; il favor rei non consente di supplire alla mancata prova della continuazione, anche perché essa incide sulla certezza del giudicato quanto alla pena.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso originario, almeno nelle sue linee essenziali, esistente già al momento del primo reato.
- Ai fini della continuazione devono essere valutati concretamente gli indicatori sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita; nessuno di essi è da solo decisivo.
- Se le condotte appaiono distanziate nel tempo, occasioni estemporanee e frutto di approfittamento di circostanze favorevoli, il giudice può escludere la continuazione e qualificare il quadro come abitualità delittuosa.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione congrua e immune da illogicità una diversa lettura del fatto e delle risultanze probatorie.
- Il dubbio sull'esistenza dell'unicità del disegno criminoso non è sufficiente per riconoscere la continuazione, poiché tale istituto incide sulla determinazione della pena e sulla stabilità del giudicato.
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