Cassazione Penale, Sentenza n. 13120/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rettifica dell'ordine di esecuzione n. 4419-23 SIEP affinché fosse indicato come presofferto il periodo di detenzione dal 21/04/2022 al 22/11/2023 e fosse rideterminata la pena residua. Ha denunciato che il periodo 21/04/2022-09/01/2023 era stato utilizzato a titolo di fungibilità, con provvedimento della Procura generale del 23/06/2023, nell'ordine di esecuzione n. 862-20 SIEP e pertanto non era stato computato come presofferto nel procedimento 15104-22 r.g.n.r.; tale ricollocazione gli avrebbe recato danno (nella prima esecuzione risultava libero, nella seconda sottoposto ad arresti domiciliari). Ha dedotto illegittimità della declaratoria di fungibilità operata successivamente all'ordine di esecuzione, sostenendo che l'art. 657 c.p.p. prevede che il pubblico ministero effettui la computazione "nel determinare la pena detentiva da eseguire", e quindi soltanto all'atto dell'emissione del titolo esecutivo.
La decisione
Il Tribunale di Roma, sezione esecuzioni, ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il potere del pubblico ministero di determinare la pena da eseguire sia permanente nell'ambito dell'esecuzione e che la declaratoria di fungibilità possa essere disposta anche successivamente all'ordine di esecuzione, mediante decreto distinto. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ammette una dichiarazione di fungibilità separata e successiva e ha osservato che, in ogni caso, il vizio denunciato attiene a un precedente provvedimento (il decreto del 23/06/2023) non impugnato per tempo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
nel determinare la pena detentiva da eseguire
Il Tribunale interpreta la norma nel senso che il potere del pubblico ministero di computare periodi di detenzione a titolo di fungibilità è un potere permanente nell'ambito dell'esecuzione e non limitato al momento formale di emissione dell'ordine di esecuzione; la declaratoria di fungibilità può essere disposta anche con provvedimento successivo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 4503/2000, Degni; Sez. 1, n. 19945/2013, Tatone)
La giurisprudenza richiamata conferma che la declaratoria di fungibilità non è necessariamente contestuale all'ordine di esecuzione e può essere disposta con decreto distinto; se intervenuta dopo l'ordine, non può essere utilizzata per invalidare retroattivamente la legittimità dell'ordine stesso salvo che non sia stata tempestivamente impugnata.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha un potere continuo nell'ambito dell'esecuzione della pena di ricalcolare la pena da espiare e può disporre la fungibilità della detenzione anche con provvedimento successivo all'ordine di esecuzione.
- Una declaratoria di fungibilità può essere resa con decreto distinto dall'ordine di esecuzione; se tale decreto è intervenuto successivamente e non è stato impugnato per tempo, il soggetto che ne subisce presunti pregiudizi avrà difficoltà a ottenere rilievi in sede esecutiva.
- Nel ricorso avverso un ordine di esecuzione è necessario indicare e impugnare il provvedimento concreto che ha determinato l'errata computazione (ad es. il decreto di computo/archiviazione del periodo di custodia cautelare); impugnare invece solo l'ordine successivo può essere insufficiente se il vizio trae origine da un atto precedente non contestato.
- Se in due ordini di esecuzione risultano divergenze sul computo dei periodi di detenzione, il giudice dell'esecuzione verificherà se vi sia stata già una computazione precedente o un decreto di fungibilità; l'onere probatorio grava sul ricorrente che sostiene la doppia utilizzazione o l'omessa registrazione del periodo come presofferto.
- Per evitare la perdita di rimedi, eventuali decreti del pubblico ministero che ricollocano periodi di custodia cautelare o dichiarano la fungibilità devono essere impugnati tempestivamente; altrimenti il giudizio di merito sulla legittimità dell'operato del PM può risultare precluso.
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